Cassazione Civile, Ordinanza n. 28777/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della Corte d'appello, del diritto di tre lavoratrici a percepire l'indennità prevista da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per l'attività prestata fuori sede, corrisposta in forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. La Corte territoriale ha ritenuto che la clausola dell'accordo relativa alle "attività lavorative [...] assegnate presso strutture esterne agli uffici aziendali" comprendesse anche il personale impiegato presso l'Ufficio Condono Edilizio del Comune di Roma. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il fatto posto a base della decisione (mansioni di supporto tecnico-amministrativo presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma) fosse stato specificamente contestato; 2) violazione dell'accordo sindacale del 16 luglio 2009 in relazione agli artt. 1362 ss. c.c., censurando l'interpretazione della clausola contrattuale adottata dalla Corte d'appello; 3) omesso esame di un punto decisivo e, in sostanza, mancata considerazione dell'eccezione di prescrizione sollevata nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la verifica della sussistenza di contestazione o non contestazione è valutazione di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a proporre una lettura alternativa dell'accordo sindacale, mentre l'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o di motivazione illogica, non mediante mera contrapposizione di un'interpretazione più favorevole. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché la doglianza sull'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione era stata formulata come vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma avrebbe dovuto essere dedotta come error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c. e nei modi richiesti dal principio di autosufficienza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia su un'eccezione o su un motivo di gravame deve essere dedotta come vizio processuale, non come semplice vizio di motivazione o violazione sostanziale.
La contestazione o non contestazione dei fatti allegati è apprezzamento rimesso al giudice di merito.
I diversi vizi devono essere correttamente incardinati nel relativo numero; l'omessa pronuncia richiede la deduzione del vizio processuale ex n. 4.
L'interpretazione dell'accordo sindacale è riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione non coerente.
È richiamata la proposta del relatore e la comunicazione alle parti in vista dell'adunanza camerale.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La verifica della sussistenza di contestazione o non contestazione di un fatto allegato integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come tale.
- L'interpretazione di un accordo sindacale o, più in generale, di un atto di autonomia negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo la violazione dei canoni ermeneutici o l'insufficienza/logica incoerenza della motivazione, non la mera preferenza per una diversa lettura.
- Quando una clausola negoziale consenta più interpretazioni plausibili, non è sufficiente in cassazione contrapporre alla lettura accolta dal giudice di merito una diversa interpretazione ritenuta più favorevole.
- L'omessa pronuncia su un'eccezione o su un motivo di appello va denunciata come error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c., con specifica indicazione del fatto processuale e dell'avvenuta rituale proposizione della questione; non è sufficiente invocare genericamente il vizio motivazionale.
- Il ricorso per cassazione deve incardinare correttamente il vizio nel paradigma normativo pertinente: il vizio di motivazione presuppone che la questione sia stata esaminata e mal decisa, mentre l'omessa pronuncia implica la mancata decisione sulla questione stessa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28674/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28684/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28688/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28693/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28694/2022 del 04/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →