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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6549/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello deducendo la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.): secondo il difensore la Corte di appello, pur riducendo la pena complessiva, avrebbe in realtà aumentato la pena per la continuazione interna in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo 2), aggravando la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse effettivamente diminuito la pena per il reato ritenuto piu grave (resistenza a pubblico ufficiale) rispetto al Giudice dell'Udienza preliminare: la pena per il capo 2 era stata rideterminata da un anno a otto mesi, poi aumentata a nove mesi per la continuazione interna. Tale aumento costituisce una mera esplicitazione di un procedimento di calcolo implicito già operato nel primo grado e non configura una reformatio in peius. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e delle statuizioni della Corte costituzionale n.186/2000, a versare in via equitativa 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio, richiamata come capo di imputazione (capo 1). Non oggetto della questione di reformatio in peius, ma presente nel quadro fattuale.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b

    ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che individua il motivo di ricorso in Cassazione invocato dal difensore (violazione di norme di diritto).

  • codice di procedura penale, art. 597, comma 3

    violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc pen.

    Principio che vieta, in determinate condizioni, il peggioramento della posizione dell'imputato in appello rispetto alla sentenza impugnata; la Corte ha valutato che non sia stato violato perché l'esito complessivo per il capo considerato è migliorativo rispetto al primo grado.

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. legge n. 176 del 2020

    ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020

    Norma procedurale richiamata per la disciplina della trattazione scritta del giudizio di cassazione; rilevante ai fini del rito, non della questione sostanziale.

  • d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1

    prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022

    Richiamo alla proroga della disciplina relativa alla trattazione scritta; contesto procedurale.

  • codice di procedura penale, art. 616

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad altre sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come parametro per la determinazione dell'entità del versamento alla Cassa delle ammende e per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in casi non ravvisati come dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius impedisce che, per effetto del solo appello dell'imputato, la sua posizione peggiori rispetto alla sentenza impugnata; tuttavia non vieta che il giudice d'appello ricalcoli le singole pene tra i reati purché l'effetto complessivo non sia peggiorativo rispetto al primo grado.
  • Se il primo giudice ha formulato una pena complessiva in modo unitario, la Corte di appello può esplicitare il procedimento di ripartizione e calcolo (es. applicazione di continuazione) purché il risultato finale non configuri un aumento complessivo della pena rispetto alla sentenza impugnata.
  • Per contestare con successo una presunta reformatio in peius è necessario dimostrare che l'appellante sia effettivamente peggiorato in termini concreti e non solo che il provvedimento d'appello contenga voci di aumento illustrate separatamente.
  • I ricorsi che non dimostrano la sussistenza di un peggioramento concreto possono essere dichiarati inammissibili come manifestamente infondati, con condanna alle spese e, se del caso, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In fase di impugnazione è importante richiedere una specifica comparazione tra la posizione concreta (pena complessiva) risultante dalla sentenza impugnata e quella disposta in appello; la mera indicazione di un aumento formale non basta se la pena complessiva è inferiore o immutata.

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