Cassazione Penale, Ordinanza n. 39867/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto aggravato commesso in un esercizio commerciale. Ha dedotto: 1) erronea applicazione dell'art. 420-ter c.p.p., sostenendo che all'udienza di appello camerale era detenuto per altra causa e quindi legittimamente impedito a comparire, con conseguente necessità di rinvio e traduzione; 2) violazione dell'art. 120 c.p. per mancanza di valida querela, assumendo che la persona offesa difettasse di legittimazione a proporla; 3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità, contestando in particolare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e sostenendo che la condotta sarebbe stata inoffensiva per l'esiguità del danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, nel giudizio camerale di appello ex art. 599 c.p.p., il detenuto ha l'onere di manifestare la volontà di comparire; dagli atti risultava che l'imputato era detenuto per altra causa ma non aveva chiesto di presenziare, sicché la Corte territoriale poteva procedere. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la dedotta carenza di legittimazione della persona offesa implicava accertamenti di fatto non proponibili per la prima volta in sede di legittimità; inoltre, dagli atti emergeva che la querela era stata presentata da un soggetto qualificatosi come responsabile del patrimonio aziendale, in forza di procura speciale preventiva ritenuta idonea. Ha ritenuto generico e comunque estraneo al devoluto il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente negato la particolare tenuità del fatto valorizzando la serialità dei precedenti della stessa indole e la natura voluttuaria dei beni sottratti. Conseguentemente, alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, reato base oggetto della condanna confermata.
art. 625 comma 1 n. 2 e 7 c.p.
Aggravanti del furto contestate e ritenute sussistenti nella sentenza di merito confermata.
Disciplina del legittimo impedimento dell'imputato; nel giudizio camerale di appello non opera automaticamente, essendo necessario che l'imputato manifesti la volontà di comparire.
Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della querela; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché implicante accertamenti di fatto.
Nel giudizio camerale di appello la presenza dell'imputato non è necessaria salvo che egli manifesti la volontà di comparire.
Richiamato in combinazione con l'art. 599 c.p.p.; il detenuto deve essere sentito se lo richiede e il rinvio opera in caso di legittimo impedimento dedotto nei modi dovuti.
Consente la procura speciale preventiva per proporre querela per fatti lesivi degli interessi della società.
La particolare tenuità del fatto è esclusa in presenza di condotte seriali e di precedenti della stessa indole, nonché quando le modalità del fatto denotino un maggior disvalore sociale.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e la sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio camerale di appello, il legittimo impedimento dell'imputato detenuto a comparire comporta il rinvio solo se l'imputato abbia manifestato la volontà di presenziare; in difetto di tale richiesta, il giudice può decidere.
- La deduzione in cassazione della mancanza o invalidità della querela, quando implichi verifiche di fatto sulla legittimazione del querelante, è inammissibile se non è stata tempestivamente devoluta al giudice di merito.
- È valida la querela proposta da un soggetto munito di procura speciale preventiva conferita per tutelare gli interessi della società e riferita ai fatti lesivi che incidano sull'oggetto sociale, senza necessità di indicare anticipatamente i singoli reati.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con comportamenti non episodici, caratterizzati da precedenti penali della stessa indole o da una serialità criminosa, nonché con modalità del fatto che ne evidenzino un maggiore disvalore sociale.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure meramente generiche o dirette a riesaminare questioni non devolute al giudice di appello.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
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