Cassazione Civile, Sentenza n. 3005/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della C.T.R. Campania che aveva confermato la tassazione dell'imposta di registro relativa a un decreto ingiuntivo. Lamentava che la Corte d'appello non avesse acquisito e preso in esame il fascicolo di primo grado (contenente il decreto ingiuntivo e la sentenza del TAR che ne aveva negato l'efficacia), violando le norme sul fascicolo telematico e il principio di non dispersione della prova; denunciava omessa e insufficiente motivazione, violazione del contraddittorio e mancato esame di fatti e documenti decisivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso; ha ritenuto che i documenti prodotti in primo grado, acquisiti nel fascicolo telematico d'ufficio (SI.Gi.T.), dovevano essere comunque esaminati dal giudice d'appello senza che la parte dovesse riprodurli. Ha enunciato il principio secondo cui le produzioni telematiche di primo grado restano acquisite al fascicolo d'ufficio e devono essere valutate in appello. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche con condanna alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 347, comma 3, cod. proc. civ.
Richiamato in relazione all'obbligo di acquisizione degli atti e all'esame del fascicolo di primo grado; la Corte ha ritenuto che l'omessa acquisizione/evidente mancato esame integrino vizio del giudizio di appello.
art. 126 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato come norma di coordinamento procedurale; la Corte l'ha richiamata nel contesto delle regole di acquisizione degli atti e del contraddittorio.
art. 53, comma 3, d.lgs. 546/1992
Norma regolante il procedimento in sede giurisdizionale tributaria; invocata per la violazione del contraddittorio e per l'omessa acquisizione del fascicolo di primo grado.
Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131/1986, artt. 8 e 37
Richiamati in relazione alla liquidazione dell'imposta di registro operata dall'Ufficio (tassazione al minimo per decreto ingiuntivo).
Art. 14 (Fascicolo informatico): "1. La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T. 2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12. 3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12. 4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione"; Art. 18 (Trasmissione dei fascicoli): "1. La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.GI.T., con le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza".
Il regolamento stabilisce che il fascicolo informatico formato in primo grado è trasmesso e consultabile in appello tramite SI.Gi.T. e sostituisce il fascicolo cartaceo se completo: pertanto le produzioni di parte acquisite in primo grado restano a disposizione del giudice d'appello e non richiedono un nuovo deposito.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 41, comma 2-bis)
Rilevante come disposizione del codice dell'amministrazione digitale che consente la formazione e la validità del fascicolo informatico; viene richiamata dal regolamento 163/2013.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 25)
Norma sul fascicolo d'ufficio nel processo tributario; il regolamento 163/2013 stabilisce che il fascicolo informatico lo sostituisce se contiene tutti gli atti richiesti.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Sentenza n. 4835 del 16/02/2023)
Principio del 'non dispersione (o di acquisizione) della prova': i documenti prodotti e acquisiti nel processo costituiscono fonte di conoscenza per il giudice e la loro efficacia non si esaurisce in un solo grado di giudizio; pertanto non dipendono da scelte difensive successive.
Massime di principio
- Nel processo tributario telematico, le produzioni di parte depositate in primo grado e acquisite nel fascicolo informatico d'ufficio (SI.Gi.T.) devono essere consultate e valutate dal giudice d'appello: la parte non è tenuta a depositarle nuovamente in appello.
- Se il giudice d'appello omette di acquisire o esaminare gli atti già presenti nel fascicolo telematico, sussiste vizio di istruttoria e insufficiente motivazione che può condurre alla cassazione e al rinvio.
- Il principio di non dispersione della prova implica che un documento telematico, una volta acquisito nel processo, conserva efficacia probatoria nei gradi successivi e non può essere vanificato dalle scelte difensive delle parti.
- Parte che ritenga rilevanti atti di primo grado presenti nel fascicolo telematico dovrebbe esplicitamente richiamarli in memoria e, se necessario, chiedere la pubblica udienza per consentire l'acquisizione e il contraddittorio; tuttavia l'onere principale di consultazione grava sul giudice d'appello tramite SI.Gi.T.
- In caso di decisione in camera di consiglio senza richiesta di pubblica udienza, l'assenza di chiarimenti può aggravare il rischio di omissioni procedurali: se vi sono documenti mancanti o non considerati, va tempestivamente dedotto il vizio e impugnato.
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