Cassazione Civile, Sentenza n. 3002/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Campania (Sez. Salerno) che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto dell'impugnazione contro un avviso di liquidazione e la successiva cartella di pagamento. L'avviso di liquidazione contestava omissione di versamento dell'imposta per la registrazione del decreto della Corte d'Appello (25/03/2010) e aveva irrogato sanzioni per complessivi euro 91,74. La C.T.R. aveva ritenuto l'appello inammissibile per (i) presunta mancata indicazione delle parti ex art. 53 d.lgs. 546/1992 e (ii) perché la cartella era preceduta da avviso di liquidazione non opposto e divenuto definitivo. In Cassazione il ricorrente deduce cinque motivi: nullità procedurali (deliberazione, deposito, comunicazione del dispositivo), violazione art. 53 per omissione delle parti, mancata considerazione della irritualità della notifica del prodromico avviso di liquidazione e mancata sospensione per querela di falso, errata valutazione/omessa pronunzia sulla querela di falso, e vizio di motivazione/richiesta di annullamento della liquidazione delle spese e della condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: molti dei profili dedotti sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c. n.6 e relative giurisprudenza delle Sezioni Unite) poiché il ricorrente non ha puntualmente indicato gli atti e i documenti processuali comprovanti le nullità o le circostanze denunciate o non li ha allegati/ localizzati. La Corte ha inoltre confermato che, nel processo tributario, la mera presentazione di una denuncia/querela relativa alla falsità della relata di notifica non equivale alla proposizione della querela di falso nelle forme di legge davanti all'autorità giudiziaria ordinaria: solo la querela di falso formale sospende il processo tributario per la pregiudizialità esterna ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 546/1992. Restando provato (e non efficacemente contestato in termini utili) che l'avviso di liquidazione era stato regolarmente notificato e non impugnato nei termini, la cartella successiva risultava impugnabile in via limitata e pertanto l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile. La richiesta del ricorrente di dichiarare la cessazione del contenzioso e l'annullamento automatico dei debiti ai sensi dell'art.1, commi 222-230, L. 29.12.2022 n.197 è stata respinta per genericità e mancanza di elementi fattuali. Nessuna statuizione sulle spese processuali (ufficio non costituito). La Corte ha inoltre rilevato l'esistenza dei presupposti per un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente secondo l'art.13 DPR 115/2002 come modificato.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - art. 53
Disciplina i requisiti delle impugnazioni nei giudizi tributari; la C.T.R. ha ritenuto che l'appello fosse inammissibile anche per presunta omissione dell'indicazione delle parti, ma la Corte di Cassazione ha considerato il profilo non decisivo poiché l'appello risultava comunque inammissibile per il mancato tempestivo contrasto dell'avviso di liquidazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - art. 39
Solo la querela di falso proposta nelle forme di legge innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria determina la sospensione del processo tributario per pregiudizialità esterna; una semplice denuncia/querela in senso lato non è equiparabile e non sospende il giudizio tributario.
codice di procedura civile - art. 360 (motivi per cassazione)
Norma invocata per i motivi di ricorso (vizi di diritto, di motivazione, error in procedendo). La Corte ha valutato l'ammissibilità dei singoli motivi alla luce delle regole di autosufficienza.
codice di procedura civile - art. 366 n. 6
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare e, se necessario, allegare gli atti e documenti che comprovano le proprie doglianze; la mancata indicazione/localizzazione rende i motivi inammissibili.
codice di procedura civile - art. 369 comma 2 n. 4
Riferimento alla necessità di allegazione dei documenti; la Corte richiama la giurisprudenza che obbliga a indicare dove i documenti siano prodotti nelle fasi di merito o ad allegarli.
Legge 29 dicembre 2022 n. 197 - art. 1 commi 222-230
Norme sulla possibile cancellazione automatica dei debiti erariali entro certi limiti; la Corte ha ritenuto la richiesta del ricorrente generica e non documentata, per cui non ha potuto accertare i presupposti fattuali richiesti dalla norma.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 13 comma 1 quater (modificato dalla L. n. 228/2012)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per l'addebito a carico del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Se l'avviso di liquidazione è stato regolarmente notificato e non impugnato nei termini, la successiva cartella di pagamento risulta in genere difficile da impugnare: l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile se la fase prodromica è divenuta definitiva.
- Per sospendere un processo tributario per presunta falsità della notifica occorre proporre una querela di falso nelle forme di legge davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (art.39 d.lgs. 546/1992); una semplice denuncia o eccezione in sede tributaria non è sufficiente.
- In Cassazione ogni motivo deve rispettare il principio di autosufficienza (art.366 c.p.c. n.6): indicare chiaramente gli atti/documents e la sede in cui sono prodotti; la mancanza di tali indicazioni rende i motivi inammissibili.
- Non è possibile introdurre in sede di legittimità argomenti nuovi che non siano stati dedotti e documentati nel merito; questioni non trattate nei precedenti gradi sono di norma inammissibili in cassazione.
- Richieste di applicazione di nuove norme (es. cancellazione dei debiti ex legge 197/2022) devono essere corredate da elementi fattuali e probatori specifici; formulazioni generiche vengono respinte.
- Per contestare decisioni su spese e condanne per lite temeraria occorre che tali censure siano state formulate in modo specifico nei gradi di merito e adeguatamente documentate; altrimenti risultano inammissibili.
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