Cassazione Civile, Sentenza n. 2985/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiede il rimborso di somme IRAP versate a seguito di un accertamento con adesione (14/12/2012) volto a recuperare costi disconosciuti come "costi da reato" in forza del PVC redatto dalla Guardia di Finanza il 12/10/2011. La società deduce che il PVC e l'accertamento con adesione siano viziati perché posti in essere prima dell'esercizio dell'azione penale (ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993): sostiene inoltre che il PVC abbia efficacia esterna impositiva e che l'esercizio dell'azione penale non sia avvenuto con la richiesta di rinvio a giudizio del PM del 12/9/2012 in ragione di una questione di competenza risoltasi solo nel 2017, sicché l'accertamento e l'invito a comparire sarebbero privi di presupposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la ricorrente non ha specificamente censurato in cassazione la parte della sentenza d'appello che afferma l'intangibilità dell'accertamento con adesione; tale motivo autonomo sorreggeva il dispositivo e la mancata impugnazione specifica ha comportato la carenza di interesse o il passaggio in giudicato di quella parte. Inoltre non risulta provata l'inesistenza o l'assoluzione dal reato contestato. Sono state condannate le spese in favore dell'Agenzia delle Entrate (euro 12.000 oltre spese) e rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993
Disciplina il recupero a tassazione dei costi relativi a beni e servizi impiegati per il compimento di reati; la questione posta riguarda l'effetto dell'esercizio dell'azione penale sui presupposti per il recupero fiscale. La Corte ha ritenuto centrale la prova dell'assenza di responsabilità penale o di una sentenza assolutoria per legittimare il rimborso.
artt. 5, 5-bis e 6 d.lgs. n. 218/1997 (accertamento con adesione)
L'accertamento con adesione definisce la pretesa erariale e, per la giurisprudenza richiamata, gode di carattere 'intangibile', limitando le possibilità di impugnazione e di rimborso salvo che non sussistano specifici presupposti (es. assoluzione o mancanza del presupposto penale).
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Regolano il contributo unificato dovuto in sede di impugnazione; la Corte ha rilevato l'obbligo per la ricorrente dell'ulteriore versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma citata in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione e falsa applicazione di norme di diritto); la Corte ha valutato l'ammissibilità del ricorso e la mancata specifica censura di motivi decisivi.
artt. 23 e 50 c.p.p.
Richiamati nel contesto della discussione su quando si considera esercitata l'azione penale (momento dell'atto del PM o di altro provvedimento); la decisione osserva che la qualificazione dell'"esercizio dell'azione penale" è rilevante ma non bastava da sola a superare l'inammissibilità del ricorso senza adeguata impugnazione degli altri profili.
art. 24 legge n. 4/1929; artt. 3 e ss. legge n. 241/1990; art. 7 legge n. 212/2000
Norme richiamate nel ricorso rispetto a principi procedimentali e di pubblicità/trasparenza dell'azione amministrativa; la Corte non ha ritenuto decisiva per l'accoglimento del ricorso la qualificazione procedimentale del PVC alla stregua prospettata dal ricorrente.
Massime di principio
- Un processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza è generalmente atto endoprocedimentale di verifica e non sempre assume immediatamente efficacia impositiva esterna: la sua redazione prima dell'esercizio dell'azione penale non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento fiscale.
- L'accertamento con adesione, una volta perfezionato, è frequentemente considerato 'intangibile' e sottratto a forme ordinarie di impugnazione: per ottenere rimborsi relativi a voci recuperate con adesione è necessario, di regola, un elemento prudenziale molto forte (es. sentenza assolutoria definitiva) o provare l'assenza del presupposto giuridico alla base dell'accertamento.
- La qualificazione del momento in cui si esercita l'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio del PM vs decreto di rinvio a giudizio del GUP) è rilevante, ma per ottenere successo occorre dimostrare concretamente che l'azione penale non esisteva o non aveva efficacia al momento dell'atto tributario.
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale impugnare specificamente e in modo motivato tutte le parti della decisione che sorreggono il dispositivo: la mancata censura specifica di un principio decisivo su cui poggia la sentenza porta a inammissibilità o al rigetto.
- Prima di definire controversie con adesione che riguardano profili penali, il contribuente dovrebbe valutare il rischio di preclusione di successive istanze di rimborso e, se possibile, ottenere garanzie o clausole che consentano la restituzione in caso di esito penale favorevole.
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