Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2993/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia su avviso di accertamento TARI (n. 2742) relativo agli anni 2012, 2014 e 2015: il Comune aveva richiesto la TARI per superfici adibite ad attività di vendita all'ingrosso; la contribuente ha documentato, con perizia e contratti con società specializzate, la prevalente produzione sulle superfici di rifiuti da imballaggi terziari destinati al recupero. Il punto centrale era se i rifiuti da imballaggi terziari possano essere assimilati ai rifiuti urbani (e quindi assoggettati integralmente alla TARI) o se rientrino in un regime speciale di gestione, escludendo l'assoggettamento al servizio pubblico di raccolta e, dunque, alla quota variabile della TARI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi cinque motivi del ricorso del Comune, rilevando che il giudice del merito aveva logiche e motivate ragioni per ritenere provata la prevalente produzione di rifiuti da imballaggi terziari e per disapplicare disposizioni regolamentari comunali incompatibili con la normativa statale sui rifiuti. Tuttavia la Corte ha accolto il sesto motivo: pur riconoscendo che gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta ed escludendo l'assoggettamento alla parte variabile della tariffa per le superfici in cui si producono esclusivamente tali rifiuti, ha affermato che rimane dovuta la quota fissa della tariffa (che copre costi generali e servizi indivisibili). Perciò la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale di secondo grado di Abruzzo perchè riesamini la controversia applicando il principio secondo cui è esclusa la parte variabile ma deve rimanere l'applicazione della parte fissa.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    "Ai fini della parte quarta del presente decreto ... si intende per: a) 'rifiuto': qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" (art. 183, comma 1, lett. a); "Gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari ... Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi ... nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)." (art. 221, comma 4); "È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura." (art. 226, commi 1 e 2)

    Il decreto sancisce la nozione di rifiuto, attribuisce allo Stato i criteri per l'assimilazione e prevede un regime speciale per gli imballaggi secondari e terziari: in particolare il divieto di immessione degli imballaggi terziari nel circuito urbano implica che essi non possono essere soggetti alla raccolta comunale e alla relativa parte variabile della tariffa.

  • d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Riferimento normativo storico sul regime dei rifiuti e della tariffazione (TIA) richiamato per motivare la linea interpretativa: anche sotto questa normativa gli imballaggi seguivano un regime speciale rispetto ai rifiuti urbani.

  • legge 27 dicembre 2013, n. 147 (IUC/TARI)

    "La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore" (art. 1, comma 639); "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158" (art. 1, comma 651)

    La legge istituisce la TARI e ribadisce l'articolazione della tariffa secondo i criteri del DPR 158/1999; tuttavia la disciplina statale sui rifiuti (d.lgs. 152) prevale rispetto a regolamenti comunali che assimilino indebitamente imballaggi terziari ai rifiuti urbani.

  • d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    "La tariffa è composta da una parte fissa ... e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ..." (art. 3, comma 2); "Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione ... proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione ..." (art. 7, comma 2)

    Il DPR disciplina l'articolazione della tariffa in quota fissa e variabile e prevede la possibilità di riduzione della parte variabile in presenza di prove che i rifiuti assimilati siano avviati a recupero; la quota fissa resta finalizzata alla copertura dei costi generali del servizio.

  • Regolamento comunale TARI (art. 3, 9, 13, 25 citati)

    I regolamenti comunali possono prevedere l'assimilazione di rifiuti speciali a rifiuti urbani e disciplinare la dichiarazione, ma non possono derogare alle norme statali che stabiliscono il regime speciale per gli imballaggi terziari; le disposizioni regolamentari sono disapplicabili nella parte in contrasto con la normativa statale.

  • art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.

    Richiamati in relazione all'onere della prova e alla valutazione delle prove: la Corte ha ricordato che l'onere della prova è disciplinato dall'art. 2697 e che il giudice può valutare liberamente le prove ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; nel caso concreto il giudice di merito non ha violato tali principi.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari, per espressa previsione normativa, non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani: i regolamenti comunali che li assimilino ai rifiuti urbani sono disapplicabili nei rapporti tributari.
  • Se il contribuente dimostra, con idonea documentazione (perizie, contratti con società di recupero, attestazioni di avvio a recupero), di avviare autonomamente a recupero rifiuti assimilabili o speciali, è possibile ottenere l'esclusione o la riduzione della parte variabile della tariffa TARI riferita a quelle superfici.
  • Rimane dovuta la quota fissa della tariffa anche quando sia esclusa la parte variabile: la quota fissa copre costi generali e servizi indivisibili e non è collegata all'effettiva produzione di rifiuti da parte del singolo soggetto.
  • Le carenze formali della dichiarazione TARI possono essere integrate e sanate (anche in giudizio) e non determinano automaticamente la perdita di ogni diritto alla prova della gestione separata dei rifiuti.
  • In contenziosi simili il giudice tributario deve disapplicare le norme regolamentari comunali incompatibili con la disciplina statale sui rifiuti e valutare separatamente l'incidenza sulla quota variabile (esclusione/riduzione) e sulla quota fissa (mantenuta) della tariffa.
  • Per ottenere il beneficio (esclusione o riduzione della quota variabile) il contribuente è tenuto a fornire prove documentali specifiche e tracciabili (attestazioni di recupero, contratti con soggetti autorizzati, perizie tecniche) che dimostrino l'effettiva gestione separata dei rifiuti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.