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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35674/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di Napoli del 29 maggio 2024, aveva assolto l’imputato dal reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata contestato al capo A, rideterminato la pena per la detenzione di stupefacenti di cui al capo B e riconosciuto la diminuzione per il rito abbreviato, confermando nel resto. La difesa ha proposto cinque motivi: 1) dedotta nullità della sentenza di primo grado per il mancato accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato e conseguente perdita della riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, richiamando uno studio statistico e sostenendo che il quantitativo rientrasse nei valori soglia; 3) diniego delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato anche alla luce dell’assoluzione dal capo A, del comportamento successivo e del carattere episodico della condotta; 4) carenza di motivazione sulla pena, quantificata oltre il minimo edittale; 5) illegittimità della confisca del denaro sequestrato, in assenza della prova che costituisse provento del reato. La detenzione contestata riguardava 119,75 grammi di hashish e 244 grammi di marijuana.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. Il motivo sulla riduzione di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. è stato dichiarato inammissibile: l’imputato aveva scelto di impugnare la sentenza e di chiedere modifiche di merito, scelta incompatibile con il presupposto della mancata impugnazione; l’ulteriore riduzione può essere richiesta, ricorrendone i presupposti, al giudice dell’esecuzione. La censura sul mancato accoglimento del rito abbreviato è stata inoltre ritenuta priva d’interesse, essendo stata riconosciuta la relativa riduzione, e generica. Il motivo sulla lieve entità è stato dichiarato inammissibile: la motivazione d’appello, fondata sui quantitativi detenuti e sul loro significativo superamento dei valori rilevati dalla giurisprudenza, è stata giudicata congrua e non manifestamente illogica. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sulle attenuanti generiche, perché diretto a una rivalutazione di fatto, a fronte della motivazione sulla condotta protratta per sottrarsi al controllo delle pattuglie. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la pena base di tre anni di reclusione era inferiore al medio edittale e non richiedeva una motivazione specifica e dettagliata. È stato invece accolto il motivo sulla confisca: per la mera detenzione di stupefacenti il denaro non può essere confiscato ai sensi degli artt. 240 c.p. o 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990; la confisca può essere disposta soltanto ricorrendo i presupposti dell’art. 240-bis c.p., applicabile tramite l’art. 85-bis d.P.R. 309/1990. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla confisca del denaro sequestrato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame sul punto. Nessuna statuizione sulle somme confiscate o sulle spese è indicata nel testo.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    La scelta di proporre l'impugnazione e di coltivare, attraverso di essa, una richiesta di modifica della decisione di merito – anche deducendo l'applicabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il riconoscimento delle attenuanti generiche e una diversa determinazione della pena - non è compatibile con la pretesa di conseguire il beneficio previsto dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., il cui presupposto è la mancata proposizione dell'impugnazione; né l'imputato può pretendere, attraverso il ricorso per cassazione, di recuperare il beneficio in base all'asserita irregolare celebrazione del giudizio di primo grado, posto che la questione relativa all'ulteriore riduzione di un sesto della pena, una volta formatosi il titolo esecutivo, è suscettibile di essere fatta valere solo in sede esecutiva.

    La riduzione di un sesto prevista per la mancata impugnazione presuppone che l’imputato non abbia proposto impugnazione. Una volta formatosi il titolo esecutivo, la richiesta relativa all’ulteriore riduzione va proposta in sede esecutiva.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Si tratta di motivazione congrua, non manifestamente illogica e conforme ai principi di diritto.

    La valutazione sulla lieve entità può essere motivata considerando i quantitativi detenuti e il loro significativo superamento dei valori desunti dalla giurisprudenza; tale valutazione di merito è insindacabile in cassazione se congrua e non manifestamente illogica.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali non ha riconosciuto l’imputato meritevole delle invocate circostanze attenuanti generiche, ravvisandole nella condotta, a lungo protrattasi anche dopo l’intervento di più pattuglie, diretta a sottrarsi al controllo degli operanti (p. 7).

    Il testo richiama tali disposizioni nella censura sulla commisurazione della pena; la Corte ritiene sufficiente, per la pena base individuata sotto il medio edittale, la motivazione resa sulla valutazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 240-bis c.p.

    La condanna o l'applicazione pena per uno dei reati indicati nell’elenco di cui all'art. 240-bis cod. pen., comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.

    La confisca prevista dall’art. 240-bis c.p. richiede la prova della sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi o proventi della sua attività economica, nonché l’assenza di una giustificazione credibile della provenienza dei beni.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    In base al consolidato orientamento di questa Corte in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, invero, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

    Per la confisca del denaro in un caso di mera detenzione di stupefacenti, l’art. 85-bis d.P.R. 309/1990 rinvia ai presupposti dell’art. 240-bis c.p.

  • art. 240 c.p.

    In relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità.

    La confisca ordinaria non è consentita per il denaro rinvenuto in relazione al reato di mera detenzione di stupefacenti, in assenza del necessario nesso tra la somma e il reato.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990

    In relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità.

    La confisca prevista da questa disposizione è riferita all’ipotesi di cessione di stupefacente e non può essere applicata alla mera detenzione quando manchi un nesso tra il denaro e il reato.

  • art. 337 c.p.

    La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale il 29/05/2024, ha assolto Giuseppe Amabile dal reato di cui al capo A (artt. 337, 61 n. 2 cod. pen.) perché il fatto non sussiste.

    La Corte d’appello ha assolto l’imputato dal reato contestato al capo A perché il fatto non sussiste; la Cassazione non ha modificato tale statuizione.

  • art. 61, n. 2, c.p.

    La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale il 29/05/2024, ha assolto Giuseppe Amabile dal reato di cui al capo A (artt. 337, 61 n. 2 cod. pen.) perché il fatto non sussiste.

    La disposizione è indicata quale aggravante del reato del capo A, dal quale l’imputato era stato assolto in appello perché il fatto non sussiste.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale il 29/05/2024, ha assolto Giuseppe Amabile dal reato di cui al capo A (artt. 337, 61 n. 2 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta per il reato di cui al capo B (artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 e 80 cpv. cod. pen.) e riconosciuto la diminuente per il rito abbreviato.

    La disposizione individua il reato del capo B per il quale è stata rideterminata la pena in appello; il giudizio di cassazione non ha modificato la responsabilità per tale reato.

  • art. 80 c.p.

    La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale il 29/05/2024, ha assolto Giuseppe Amabile dal reato di cui al capo A (artt. 337, 61 n. 2 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta per il reato di cui al capo B (artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 e 80 cpv. cod. pen.) e riconosciuto la diminuente per il rito abbreviato.

    La disposizione è indicata quale norma aggravante del reato in materia di stupefacenti del capo B; la Cassazione ha rinviato soltanto sulla confisca, lasciando ferma la statuizione penale.

Massime di principio

  • La riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. presuppone la mancata proposizione dell’impugnazione: l’imputato che impugna per ottenere una modifica della decisione di merito non può contemporaneamente rivendicare tale beneficio. Dopo la formazione del titolo esecutivo, l’eventuale richiesta va proposta al giudice dell’esecuzione.
  • La valutazione della lieve entità del fatto in materia di stupefacenti è censurabile in cassazione nei limiti del controllo sulla congruità e non manifesta illogicità della motivazione; i quantitativi detenuti e il loro significativo superamento dei valori di riferimento possono sostenere il diniego dell’ipotesi attenuata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena sono valutazioni riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Per la mera detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato non è confiscabile ai sensi dell’art. 240 c.p. o dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990 in assenza del necessario nesso con il reato; la confisca può essere disposta solo ricorrendo i presupposti dell’art. 240-bis c.p., applicabile tramite l’art. 85-bis d.P.R. 309/1990.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConfisca

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