Cassazione Civile, Ordinanza n. 10850/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato da una creditrice per il pagamento di una somma dovuta in base a un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che poneva anche a carico del soccombente l'imposta di registrazione. Il destinatario del precetto proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo che il titolo esecutivo riguardasse un soggetto diverso, ossia una società in nome collettivo avente denominazione precedente, e deducendo inoltre che non fosse stata dimostrata la preventiva escussione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2304 c.c. Il giudice di pace accoglieva l'opposizione. In appello, la creditrice sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente qualificato come non appellabile ex art. 339, comma 3, c.p.c. una censura che, a suo dire, riguardava norme sul procedimento e principi regolatori della materia, richiamando anche gli artt. 112, 324, 115 c.p.c. e 2697 c.c. Il resistente, a sua volta, proponeva ricorso incidentale, deducendo la nullità della decisione d'appello e l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'eccezione da lui svolta atteneva alla legittimazione passiva e che quindi l'appello incidentale fosse ammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della creditrice, ritenendo corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui la violazione dell'art. 2304 c.c. non integra violazione di norme sul procedimento ai fini dell'appello a motivi limitati, perché si tratta di norma sostanziale richiamata per valutare la fondatezza dell'opposizione esecutiva. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del debitore, osservando che il controricorrente non aveva riportato adeguatamente i motivi di appello, non aveva censurato tutte le rationes decidendi dell'ordinanza impugnata e aveva formulato una questione di legittimazione passiva non coerente con la struttura del giudizio. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti, ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base dell'ordinanza di assegnazione posta a fondamento del precetto
norma utilizzata per l'opposizione all'esecuzione proposta dal destinatario del precetto
norma sostanziale che condiziona l'azione esecutiva verso il socio e non integra, di per sé, violazione di norme sul procedimento ai fini dell'appello limitato
base dell'ordinanza del Tribunale che ha dichiarato inammissibili le impugnazioni
le norme la cui violazione consente l'appello avverso sentenze del giudice di pace secondo equità sono solo quelle che disciplinano il procedimento davanti al giudice di pace, non le norme sostanziali applicate per decidere il merito
richiamato dalla ricorrente come norma che avrebbe dovuto rendere ammissibile l'appello, ma senza successo
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di qualificare le censure come procedimentali
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di qualificare le censure come procedimentali
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di qualificare le censure come procedimentali
invocato impropriamente per sostenere un'interpretazione estensiva dell'atto di appello oltre la sua formulazione letterale
richiamato nel ricorso incidentale insieme all'art. 112 c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
l'omessa riproduzione dei motivi di appello nel ricorso incidentale impedisce il controllo di ammissibilità da parte della Corte
regola il procedimento camerale e il deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello contro sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, le "norme sul procedimento" devono identificarsi nelle regole che disciplinano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace; restano escluse le norme sostanziali, anche se utilizzate dal primo giudice come parametro per decidere nel merito.
- La deduzione della violazione di una norma sostanziale che condiziona l'esercizio dell'azione esecutiva non può essere trasformata in un motivo attinente a norme procedimentali solo perché la questione è stata fatta valere in un'opposizione esecutiva.
- Nel ricorso per cassazione il controllo di ammissibilità richiede che siano riportati in modo adeguato i motivi di gravame e tutte le rationes decidendi della decisione impugnata; la mancata censura di una delle autonome ragioni di inammissibilità rende il motivo inammissibile.
- La mera invocazione di una "legittimazione passiva" in modo generico e non coerente con la struttura del giudizio non è sufficiente a superare una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
- L'interpretazione dell'atto di appello non può essere spinta fino a sovvertirne il contenuto univoco quando dal tenore complessivo risulta chiaramente la deduzione della sola violazione di norme sostanziali.
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