Cassazione Civile, Ordinanza n. 26205/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da due accertamenti ispettivi svolti dalla Banca d’Italia presso una banca, all’esito dei quali venivano contestate a un ex componente del consiglio di amministrazione plurime violazioni in materia di governance, organizzazione e controlli interni, nonché gestione e controllo del credito. Dopo la delibera sanzionatoria del Direttorio della Banca d’Italia, che irrogava una sanzione pecuniaria e dichiarava la banca responsabile in solido, l’interessato proponeva opposizione ex art. 145 TUB, deducendo, tra l’altro, la tardività della conclusione del procedimento sanzionatorio, la genericità e l’illegittimità delle contestazioni, l’insussistenza di una responsabilità personale per le violazioni addebitate, carenze istruttorie e motivazionali, oltre a contestare la quantificazione della sanzione. La Corte d’appello respingeva l’opposizione e l’interessato proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità interveniva il decesso del ricorrente e il suo erede depositava atto chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sostenendo l’intrasmissibilità agli eredi della sanzione amministrativa pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto del deposito tempestivo del certificato di morte del ricorrente e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi ai sensi dell’art. 7 della l. n. 689/1981, per la sua natura personale. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la morte dell’autore della violazione estingue l’obbligazione sanzionatoria e determina la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di opposizione, se il decesso è documentato in sede di legittimità ai sensi dell’art. 372 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché in tale ipotesi non operano i criteri della soccombenza e della causalità; è stato altresì escluso l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
richiamato come base degli accertamenti ispettivi di vigilanza che hanno originato il procedimento sanzionatorio
richiamato quale norma che disciplina la procedura di opposizione alle sanzioni amministrative della Banca d’Italia
art. 24, comma 1, l. n. 262/2005
richiamato insieme al TUB come fondamento della procedura sanzionatoria
art. 53, comma 1, lett. b) e d), TUB
richiamato nelle contestazioni relative a carenze organizzative, nei controlli interni e nella gestione del credito
art. 53, comma 1, lett. d), TUB
richiamato nelle contestazioni in materia di governance e organizzazione societaria
richiamato nei motivi di opposizione e nella valutazione della responsabilità personale per le violazioni amministrative
interpretato nel senso che la sanzione amministrativa pecuniaria ha natura personale e non si trasmette agli eredi, con estinzione dell’obbligazione sanzionatoria alla morte dell’autore della violazione
richiamato nei motivi di opposizione per contestare la motivazione e la legittimità degli addebiti
art. 15 Sezione II delle disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18 dicembre 2012
richiamato nei motivi di opposizione in tema di motivazione e istruttoria del provvedimento sanzionatorio
consente il deposito del certificato di morte in cassazione ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere
art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per affermare che ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie spese quando è dichiarata la cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile in ragione della natura della pronuncia di cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie, la morte del trasgressore estingue l’obbligazione sanzionatoria, poiché la sanzione ha natura personale e non si trasmette agli eredi.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere pronunciata anche in sede di legittimità, purché il decesso della parte sia documentato ritualmente ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
- Quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere per effetto dell’intrasmissibilità della sanzione, non trovano applicazione i criteri della soccombenza e della causalità per la regolazione delle spese.
- In presenza di una sanzione amministrativa non trasmissibile, l’erede può proseguire il processo per far valere l’estinzione dell’obbligazione, ma non subentra nel lato passivo del rapporto sanzionatorio.
- L’estinzione per morte del destinatario della sanzione rende irrilevanti, ai fini della decisione finale, le censure relative alla legittimità nel merito dell’atto sanzionatorio.
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