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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22522/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice aveva agito in giudizio contro una debitrice e i familiari acquirenti di alcuni immobili, chiedendo in via principale la declaratoria di simulazione di un atto di vendita e, in subordine, la revocatoria ex art. 2901 c.c. di un trasferimento immobiliare. Il Tribunale aveva ritenuto nulla una scrittura privata con cui la debitrice si era impegnata, in alternativa all’adempimento di debiti cambiari, a trasferire i beni immobili ai familiari, reputando integrato un patto commissorio; conseguentemente aveva accolto la revocatoria della cessione. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’appello principale, ritenendo non provato che la vendita fosse il solo strumento per adempiere un debito scaduto e affermando, sul piano soggettivo della revocatoria, che la vendita dell’intero patrimonio era sufficiente a fondare scientia damni e partecipatio fraudis. Con il ricorso per cassazione la debitrice ha dedotto: violazione dell’art. 1362 c.c. per mancata considerazione dell’effettiva comune intenzione delle parti e del comportamento successivo; omesso esame di un fatto decisivo, ossia il contenuto integrale della scrittura privata del 14 gennaio 2004; violazione dell’art. 2901, comma 3, c.c. per mancata applicazione dell’esenzione dalla revocatoria per l’adempimento di debito scaduto; infine violazione dell’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. per la ritenuta prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio in capo ai familiari acquirenti. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché non colpivano la ratio decidendi e miravano a una rivalutazione del merito in presenza di doppia conforme; ha poi rigettato il quarto motivo, reputandolo infondato alla luce del consolidato orientamento secondo cui il rapporto familiare e di convivenza può fondare la presunzione di partecipatio fraudis e, in caso di vendita contestuale di tutti i beni del debitore, la consapevolezza del pregiudizio può ritenersi in re ipsa. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non aggredivano la reale ratio della decisione impugnata e perché sollecitavano un nuovo esame di circostanze fattuali non consentito in cassazione, anche in ragione della doppia conforme. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, confermando che il vincolo familiare tra disponente e acquirenti e la vendita di tutti i beni del debitore sono elementi idonei a fondare, in via presuntiva, la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere che la comune intenzione delle parti fosse quella di estinguere il debito; la Corte ha osservato che la censura non colpiva la ratio decidendi e tendeva a una rivalutazione del fatto.

  • art. 2901 c.c.

    La Corte ha ribadito che la revocatoria richiede il presupposto oggettivo e soggettivo e che l’esenzione prevista dal comma 3 non è automaticamente applicabile alla datio in solutum quando non sia provato che il trasferimento fosse l’unico mezzo per adempiere il debito scaduto.

  • art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.

    Il vincolo familiare e la vendita contestuale di tutti i beni possono fondare presunzioni gravi, precise e concordanti della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente.

  • art. 2901, comma 3, c.c.

    L’esenzione dalla revocatoria per gli atti compiuti in adempimento di debito scaduto non opera se non è dimostrata la necessaria strumentalità dell’atto dispositivo rispetto all’adempimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le doglianze di violazione di legge sono state dichiarate inammissibili quando non investivano la vera ragione della decisione o miravano a un riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La Corte ha rilevato che alcune censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, erano in realtà dirette a sollecitare un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo sull’omesso esame è stato ritenuto inammissibile perché investiva questioni di fatto e, inoltre, era precluso dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. su questioni di fatto già decise nei due gradi di merito.

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale per la ricorrenza dei relativi presupposti.

  • art. 378 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memoria prima della decisione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 1197 c.c.

    La scrittura privata richiamata prevedeva il trasferimento dei beni in caso di mancato rispetto del piano di estinzione dei debiti; la Corte di merito aveva letto tale pattuizione come indice del divieto di patto commissorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve nella richiesta di una diversa valutazione del fatto.
  • La prova dell’esenzione dalla revocatoria per gli atti compiuti in adempimento di un debito scaduto richiede la dimostrazione che l’atto dispositivo fosse il mezzo necessario e insostituibile per eseguire l’adempimento; in mancanza, l’atto resta assoggettabile all’azione revocatoria.
  • Ai fini dell’azione revocatoria, il rapporto familiare stretto tra disponente e acquirente, specie se accompagnato da convivenza o vicinanza, può legittimare la presunzione della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
  • La contestuale alienazione di tutti o della quasi totalità dei beni del debitore può integrare, di per sé, un indice grave della scientia damni del debitore e della partecipazione fraudolenta del terzo acquirente.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso per le censure che mirano a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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