Cassazione Penale, Ordinanza n. 05594/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione/cessione di sostanza stupefacente di lieve entità. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla determinazione della pena base; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo in sostanza che la pena fosse stata quantificata in modo non corretto. Il ricorso contestava anche la valutazione del carico pendente dell'imputato utilizzata ai fini del giudizio sulla personalità e sulla dosimetria sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha osservato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio, valorizzando natura della sostanza, modalità della condotta, intensità del dolo, precedenti penali e carico pendente per delitto analogo. Ha quindi ricordato che, ai fini della pena, il giudice di merito può considerare anche uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuto prevalente, e che tale valutazione discrezionale non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione idonea. Ha inoltre ribadito che, per valutare la personalità dell'imputato ai fini della pena, possono essere considerati anche procedimenti penali pendenti, pure se successivi al fatto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
È la fattispecie incriminatrice per cui l'imputato era stato condannato; la decisione non affronta la configurabilità del reato ma solo il trattamento sanzionatorio.
Norma richiamata dalla difesa sulla determinazione della pena; la Corte la applica insieme all'art. 133 c.p. nel senso che la dosimetria è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito se adeguatamente motivato.
Per la determinazione della pena è sufficiente che il giudice consideri uno o più elementi ritenuti prevalenti; l'apprezzamento discrezionale non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
È la base per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di commisurazione della pena, il giudice di merito può fondare la propria determinazione anche su uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., purché lo motivi in modo sufficiente e coerente con la gravità del fatto e la personalità del reo.
- La valutazione discrezionale sulla pena non è censurabile in sede di legittimità quando la motivazione renda comprensibile il percorso logico seguito dal giudice nel ritenere adeguata la sanzione concreta.
- Ai fini della dosimetria sanzionatoria, il giudice può trarre elementi di giudizio sulla personalità dell'imputato anche dalla pendenza di altri procedimenti penali a suo carico, pure se successivi al fatto per cui si procede.
- Le censure che si risolvono in una diversa lettura del merito sulla quantificazione della pena, senza evidenziare violazioni di legge o manifeste illogicità, sono manifestamente infondate e conducono all'inammissibilità del ricorso.
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