Cassazione Civile, Ordinanza n. 20476/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte della Corte d'appello, del reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento di una società in accomandita semplice e del fallimento personale del socio accomandatario, pronunciata dopo la declaratoria di inammissibilità di una domanda di concordato preventivo con riserva ('in bianco') depositata nel corso del procedimento prefallimentare. La corte territoriale aveva ritenuto la proposta concordataria non valutabile per contraddittorietà, incongruenze e lacune della documentazione e delle informazioni fornite: mancata indicazione analitica di tutti i creditori, elenco successivo incompleto, omissione dei crediti erariali e di ulteriori debiti sorti tra cessione d'azienda e avveramento della condizione sospensiva, inattendibilità dei dati contabili, mancata trasmissione di documenti richiesti al commissario giudiziale e mancato deposito della prima relazione periodica. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 161, comma 8, 162, commi 2 e 3, l.f. e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse dichiarato l'inammissibilità senza consentire la presentazione della proposta e del piano entro il termine abbreviato previsto dalla procedura; 2) violazione degli artt. 161, comma 8, 162, commi 2 e 3, e 15 l.f., sostenendo che non vi fossero elementi per dubitare della veridicità della contabilità e che le contestazioni attinenti alle omissioni informative avrebbero dovuto seguire il procedimento previsto per l'art. 173 l.f., con garanzie difensive ulteriori; 3) violazione dell'art. 161, comma 8, l.f., deducendo che l'elenco dei creditori era stato depositato, che l'inventario e i dati richiesti esulavano dagli obblighi della fase 'in bianco' e che la prima relazione periodica era stata tempestivamente messa a disposizione. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, fondata non sull'inidoneità del piano ma sulla carenza iniziale degli obblighi informativi ex art. 161, comma 6, l.f.; il secondo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, anche perché la ricorrente era stata comunque sentita nel procedimento e perché la mancanza dell'elenco dei creditori consente la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità anche successivamente al primo vaglio; il terzo è stato accolto solo per quanto riguarda la censura, ma le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili o irrilevanti, perché comunque la decisione impugnata restava sorretta dall'omesso deposito dell'elenco analitico dei creditori. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; la ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento di una sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. e dell'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha confermato il rigetto del reclamo e, per l'effetto, la declaratoria di fallimento già pronunciata nei confronti della società e del socio accomandatario. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse corretta perché la domanda di concordato con riserva era stata presentata senza il necessario elenco nominativo e analitico dei creditori con i rispettivi crediti, requisito essenziale di ammissibilità; tale mancanza poteva essere rilevata anche successivamente alla concessione del termine. Le ulteriori doglianze non hanno inciso sulla ratio decidendi. In conseguenza del rigetto, nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa degli intimati, ma la ricorrente è stata condannata a una sanzione di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti costituisce requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva
richiamato dalla ricorrente e considerato nel contesto della procedura di concordato preventivo con riserva
art. 162, commi 2 e 3, l. fall.
consente la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità quando mancano i presupposti o gli obblighi informativi richiesti
richiamato per affermare che la mancanza dei requisiti di ammissibilità può essere rilevata anche successivamente, fino alla fase finale della procedura
richiamato dalla ricorrente in tema di audizione del debitore, ritenuta comunque avvenuta
invocato per vizio di motivazione/formazione del provvedimento
invocato in relazione al contenuto motivazionale della decisione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge
procedura di definizione accelerata del giudizio davanti alla Corte di cassazione
consente la condanna sanzionatoria per l'opposizione alla proposta di definizione accelerata condivisa dalla Corte
richiamato per affermare che la debitrice continuava a rispondere dei debiti non liberati dai creditori nonostante la cessione d'azienda
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nella domanda di concordato preventivo con riserva, il deposito dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti è un requisito essenziale di ammissibilità; la sua mancanza legittima la declaratoria di improcedibilità o inammissibilità anche se rilevata successivamente al primo controllo del tribunale.
- La declaratoria di inammissibilità di una proposta concordataria non può essere censurata utilmente quando il ricorso per cassazione non si confronta con la ratio decidendi effettiva, ossia con il concreto accertamento della carenza informativa iniziale posta a base della decisione.
- In presenza di una procedura di concordato 'in bianco' inserita nel contesto di un procedimento prefallimentare, l'audizione del debitore può ritenersi rispettata quando il debitore sia comunque stato sentito e abbia potuto svolgere le proprie difese; non sono necessari ulteriori adempimenti formali ove il contraddittorio sia stato sostanzialmente assicurato.
- Le censure che colpiscono solo profili secondari della motivazione sono inammissibili per difetto di interesse quando la decisione resta comunque sorretta da una ragione autonoma e sufficiente non scalfita dal ricorso.
- La mancanza di completezza, coerenza e attendibilità della documentazione contabile e informativa depositata nella fase preconcordataria può essere valutata ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma la decisione è correttamente mantenuta se è già accertata una carenza iniziale di un requisito indispensabile della procedura.
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