Cassazione Civile, Ordinanza n. 32823/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso possessorio proposto da una società che aveva realizzato un intervento edilizio su un fondo confinante con una strada privata ritenuta ad uso pubblico. La società lamentava che i proprietari della strada avessero apposto una rete davanti a due cancelli prospicienti la strada, impedendo il passaggio e l’accesso alle villette di recente costruzione. In primo grado era stata accolta la domanda possessoria, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, escludendo lo spoglio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia oltre il chiesto, sostenendo che la Corte d’appello avesse negato un diritto di passo diverso da quello fatto valere; 2) errata qualificazione del contenuto del diritto di passaggio su strada privata assoggettata a uso pubblico, assumendo che ogni cittadino, compreso il proprietario del fondo vicino, potesse accedere liberamente alla propria proprietà; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’acquisto da parte del Comune di una striscia di suolo tra il fondo della ricorrente e la strada, che avrebbe escluso la contiguità tra i fondi e reso irrilevante la pretesa limitazione del passaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello si era pronunciata esattamente sulla domanda possessoria proposta, negando che la rete integrasse spoglio del possesso del passaggio. Ha respinto anche il secondo motivo, riaffermando che l’assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico consente il transito della collettività come collegamento tra vie pubbliche, ma non attribuisce ai proprietari frontisti il diritto di aprire accessi diretti dai loro fondi sulla strada, trattandosi di un uso più intenso e diverso rispetto al contenuto della servitù. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di decisività, osservando che la Corte territoriale aveva accertato in fatto che la rete era preesistente al cantiere e che la società non aveva mai esercitato il possesso della servitù di passaggio; inoltre, l’atto notarile invocato era successivo al momento del dedotto spoglio. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice d'appello non aveva pronunciato ultra o extra petita, ma si era esattamente pronunciato sulla domanda possessoria proposta e sui limiti del preteso diritto di passo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando il fatto dedotto come omesso non sia decisivo per la controversia, specie se successivo al momento del dedotto spoglio e comunque incompatibile con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
La tolleranza del proprietario non integra possesso tutelabile e impedisce di configurare uno spoglio possessore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo da versare è pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio possessori o, ai fini dell'impugnazione, è necessario che il motivo di ricorso colga effettivamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata.
- L'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico attribuisce il diritto di transito alla collettività quale collegamento tra vie pubbliche, ma non estende tale servitù fino a consentire ai proprietari dei fondi frontisti l'apertura di accessi diretti sulla strada.
- Un utilizzo consentito solo per un tempo determinato e per mera tolleranza del proprietario non è idoneo a fondare un possesso tutelabile della servitù di passaggio.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto indicato non è realmente decisivo o se è successivo al momento storicamente rilevante per la pretesa azionata.
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