Cassazione Civile, Ordinanza n. 30765/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da una domanda di usucapione proposta da una società che gestisce un hotel per ottenere l'accertamento dell'acquisto, per possesso ultraventennale, delle quote di comproprietà di una particella fondiaria intestate ad altri soggetti. In primo grado il tribunale, anche mediante frazionamento catastale disposto d'ufficio, aveva accolto in parte la domanda; in appello la società comproprietaria resistente ha ottenuto la riforma parziale della decisione, con esclusione dell'usucapione sulla quota ad essa intestata, perché la prova del possesso esclusivo e uti dominus sull'intero bene non era stata ritenuta raggiunta. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1158 c.c., sostenendo che la presenza di un esercizio del diritto di proprietà da parte della controparte su una porzione del bene non avrebbe dovuto escludere l'usucapione della porzione che risultava da oltre vent'anni nel suo possesso esclusivo, e che la domanda di usucapione di una parte del bene sarebbe comunque contenuta nella domanda di usucapione dell'intero bene; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la corte territoriale considerato le prove del possesso pieno, esclusivo e ininterrotto per oltre vent'anni sulla porzione poi individuata come nuova particella; 3) violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c., contestando l'affermazione di ultrapetizione riferita al frazionamento d'ufficio operato dal tribunale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e assorbito il terzo, confermando che, nella proprietà indivisa, per usucapire la quota altrui occorre provare il possesso esclusivo uti dominus dell'intero bene comune, non essendo sufficiente l'uso esclusivo di una sola porzione; una volta esclusa l'usucapione parziale, non poteva procedersi al frazionamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l'usucapione della quota intestata alla società resistente, ritenendo corretta l'applicazione del principio secondo cui il comproprietario che invochi l'usucapione deve dimostrare un possesso esclusivo dell'intero bene comune, incompatibile con il compossesso altrui. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché privo di autosufficienza e comunque diretto a una rivalutazione del merito, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo sul frazionamento catastale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per l'usucapione della quota in proprietà indivisa non basta l'uso esclusivo di una porzione del bene; occorre la prova del possesso pieno, continuato ed esclusivo dell'intero bene, con modalità incompatibili con il compossesso altrui e manifestative della volontà di possedere uti dominus.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge sulla disciplina dell'usucapione e sul frazionamento del bene.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettoso dell'autosufficienza e perché mirava a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al ruolo del consulente tecnico e al frazionamento disposto in primo grado.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il ricorso alla consulenza tecnica e il successivo frazionamento catastale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella proprietà indivisa, il comproprietario che intenda usucapire la quota degli altri partecipanti deve provare un possesso esclusivo dell'intero bene, esercitato uti dominus e non più uti condominus, in modo incompatibile con il godimento altrui.
- L'uso esclusivo di una sola porzione del bene comune non è sufficiente a fondare l'usucapione della quota altrui, perché il diritto di ciascun contitolare si estende all'intero compendio e il possesso della cosa comune fa capo a tutti i comproprietari.
- Quando la domanda è volta all'usucapione dell'intero bene comune, la prova di un possesso esclusivo limitato a una parte del bene non incide sulla ratio decidendi e non consente un accoglimento parziale in mancanza dei presupposti per l'acquisto dell'intera quota.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica specificamente dove il fatto sia stato dedotto e discusso nei precedenti gradi e se, in sostanza, sollecita una rivalutazione del materiale probatorio.
- Se viene esclusa l'usucapione della quota sull'intero bene, viene meno il presupposto logico per disporre un frazionamento catastale finalizzato a distinguere porzioni oggetto di diverso esito decisionale.
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