Cassazione Penale, Ordinanza n. 23579/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per la violazione dell'art. 95, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. I motivi dedotti erano due: primo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; secondo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La difesa ha insistito anche con conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello e già respinte, senza una critica argomentata specifica. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva escluso la particolare tenuità del fatto e la non abitualità del comportamento, presupposti congiunti richiesti dall'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito.
causa di non punibilità applicabile solo quando ricorrano congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.
criterio di valutazione degli indici della particolare tenuità dell'offesa, desunti dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo.
i motivi di impugnazione devono essere specifici, pena l'inammissibilità.
sancisce l'inammissibilità del ricorso quando manchino i requisiti di specificità dei motivi.
non citato espressamente nel testo; non incluso.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per il principio secondo cui all'inammissibilità consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza critica argomentata degli snodi decisivi della decisione, determina l'inammissibilità.
- La denuncia di vizio motivazionale o di violazione di legge non può consistere in formule generiche: il ricorso deve indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la coesistenza di due presupposti: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; non basta il solo modesto disvalore del fatto.
- La valutazione della particolare tenuità dell'offesa deve fondarsi sugli indici relativi alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, apprezzati secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p.
- Quando il giudice di merito abbia già motivatamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. sulla base degli indici normativi, la censura che non si misuri con tale motivazione è inammissibile in cassazione.
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