Cassazione Penale, Sentenza n. 49981/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che li aveva ritenuti responsabili di rapina aggravata e del porto di una pistola. Le censure principali vertono sulla qualificazione giuridica del porto dell'arma (se delitto per arma idonea a sparare ovvero contravvenzione per pistola a salve/scacciacani priva di tappo rosso), sulla determinazione della pena (con rilevate disparità rispetto ai coimputati e contestazione degli aumenti per continuazione) e sulla irregolarità nella valutazione della recidiva e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo proposto da Dilena (effetto estensivo anche per Ottomano e Misceo): ha ritenuto che non vi sia prova certa dell'idoneità offensiva dell'arma e che, nel dubbio, vada applicata la fattispecie contravvenzionale dell'art. 4 L.110/1975 (pistola scacciacani priva di tappo rosso). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla qualificazione/pena relativa al capo 2 e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per rideterminare il trattamento sanzionatorio in relazione al reato contravvenzionale unificato per continuazione al più grave reato di rapina. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: la responsabilità per la rapina (capo 1) e la maggior parte delle statuizioni restano irrevocabili; le censure su recidiva e discrepanze di pena sono state respinte o ritenute prive di interesse opponibile.
Norme richiamate
art. 4, legge 18 aprile 1975 n. 110
La Corte interpreta questa norma come quella che integra la contravvenzione per il porto, fuori dalla propria abitazione, di pistole scacciacani o riproducenti armi prive del tappo rosso; applicata in mancanza di prova dell'idoneità offensiva dell'arma.
art. 5, quarto comma, legge 18 aprile 1975 n. 110
Richiamata nella ricostruzione normativa per l'inquadramento delle armi giocattolo/scacciacani; la Corte fa riferimento al testo modificato per qualificare la fattispecie contravvenzionale.
artt. 10, 12 e 14, legge 1497/1974 (citata nella motivazione della Corte territoriale)
Richiamati dalla Corte d'appello per qualificare inizialmente la condotta come più grave (delitto); la Cassazione ha ritenuto però che manchi prova dell'idoneità offensiva e pertanto quella qualificazione non regge.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito ha valutato e, per alcuni imputati, ha riconosciuto le attenuanti in ragione della rinunzia ai motivi di appello; la Cassazione ha ritenuto lecita la valutazione fatta e non impugnabile da altri coimputati per carenza di interesse.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha motivato l'irrigidimento rispetto al minimo per alcuni imputati; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e le doglianze infondate o prive di interesse.
Disciplina del cumulo/continuazione: la Cassazione ha ritenuto di annullare e rinviare la determinazione dell'aumento per continuazione dopo la riqualificazione del reato (da delitto a contravvenzione) affinché la Corte di merito ridetermini la pena con riferimento alla fattispecie corretta.
Norma sulla recidiva; la questione della recidiva reiterata è stata esaminata: la Cassazione conferma che la recidiva può essere applicata quando, al momento del fatto, il reo risulta gravato da precedenti sentenze irrevocabili e la motivazione sia adeguata.
Norma sul possibile effetto estensivo di motivi di ricorso: la Cassazione ha applicato l'estensione dell'accoglimento del motivo proposto da Dilena anche ai coimputati quando il motivo è fondato per ragioni non soggettive.
Giurisprudenza citata: Cass. Sez. 7, n.38216 del 15/01/2015
Precedente indicato come orientamento consolidato che qualifica il porto di pistole scacciacani prive del tappo rosso come contravvenzione ai sensi dell'art. 4 L.110/1975.
Giurisprudenza citata: Sez. U, Sent. n. 32318 del 30/03/2023
Richiamata in ordine alla recidiva reiterata: è sufficiente che, al momento del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati espressivi di maggiore pericolosità sociale, purché la motivazione sia specifica e adeguata.
Massime di principio
- Quando l'arma utilizzata in una rapina non viene rinvenuta e l'unica indicazione è una intercettazione che parla di "pistola a salve", il principio del "favor rei" impone di qualificare la condotta come contravvenzione ai sensi dell'art. 4 L.110/1975 se manca prova certa dell'idoneità offensiva dell'arma.
- Un'accoglimento in Cassazione per ragioni non soggettive può estendersi anche ai coimputati che non hanno proposto lo specifico motivo, e la Corte deve allora riqualificare il capo dell'imputazione e rinviare la determinazione della pena.
- La rinunzia ai motivi di appello sulla responsabilità può essere valutata dalla Corte d'appello come indice di resipiscenza e, talvolta, giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche; tuttavia la diversa valutazione tra imputati non è impugnabile da chi non abbia interesse (cioè da chi non ha subito pregiudizio diretto).
- La ricostruzione probatoria sulla natura dell'arma richiede elementi concreti (sequestro, perizia, dichiarazioni chiare): l'assenza di tali elementi favorisce l'imputato.
- In caso di riqualificazione in Cassazione (es. da delitto a contravvenzione) il giudice del rinvio deve ricalcolare la pena tenendo conto della nuova qualificazione e dell'eventuale continuazione con altro reato, applicando correttamente le regole sul cumulo/continuazione (art. 81 c.p.).
- Sulla recidiva reiterata: è sufficiente che, al momento del fatto, esistano precedenti definitivi aventi carattere di pericolosità sociale e che la Corte motivi adeguatamente l'applicazione della recidiva.
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