Cassazione Penale, Sentenza n. 49938/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 17/02/2022 che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna per concorso in tentata estorsione aggravata in danno di Calandra Antonino e Cannata Luigi, nonché per minaccia in danno di Calandra Antonino e tentata violenza privata in danno di Calandra Vincenzo. I motivi principali erano: (a) vizio di qualificazione giuridica dei fatti (sostenevano che andavano qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non come tentata estorsione); (b) vizio della motivazione e travisamento della prova, con particolare riferimento alla presenza degli imputati nell'ufficio del padre l'11/03/2015 e alla valutazione della deposizione della teste Graffagnini; (c) mancata motivazione sulla qualificazione delle lesioni come tali e non come percosse; (d) vizio nella valutazione delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure proposte fossero, in buona sostanza, contestazioni di merito e una richiesta di rinnovazione del giudizio di fatto, estranea al sindacato di legittimità, e quindi prive di autonoma ed argomentata critica di legittimità. Il terzo motivo (sull'entità della pena/attenuanti) è stato considerato inammissibile anche perché non devoluto in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. È stato inoltre rilevato che le parti civili non hanno dato apporto alle conclusioni, impedendo la liquidazione delle spese a loro favore.
Norme richiamate
Cass. n. 36805 del 2015
Cita il principio secondo cui la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio e che il ricorso che si limiti a una rivalutazione dei fatti è inammissibile
Cass. n. 38227 del 2018
Conferma il principio di non ammissibilità dei motivi che si riducono a una lettura alternativa del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito
Cass. n. 7425 del 2016
Richiama l'insindacabilità, in sede di legittimità, della valutazione delle prove quando adeguatamente motivata in sede di merito
Cass. n. 44280 del 2016
Sottolinea l'inammissibilità di censure generiche o aspecifiche che non individuino vizi giuridici della motivazione
Cass. n. 30743 del 2019
Riafferma che questioni non devolute in appello non possono essere esaminate in cassazione per vizio di merito
Cass. n. 6052 del 2016
Ulteriore richiamo al divieto di riesame del merito laddove la motivazione di merito sia congrua e sufficientemente argomentata
Cass. n. 31983 del 2019
Conferma che l'insufficienza di ricostruzione alternativa dei fatti rende il motivo inammissibile
Cass. n. 12784 del 2020
Ribadisce che la mera censura della valutazione delle prove, senza indicare un vizio di diritto, non supera il filtro di ammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione di fatti e prove: i motivi che si limitano a chiedere una lettura alternativa del materiale probatorio sono inammissibili
- Per ottenere un esame in Cassazione è necessario indicare vizi di diritto o di motivazione specifici e non generici; le censure aspecifiche saranno dichiarate inammissibili
- Le questioni non sollevate e sviluppate in sede di appello non possono essere introdotte in Cassazione come nuovi punti di merito
- La riqualificazione giuridica del fatto (es. da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni) deve essere sostenuta con argomentazioni tali da dimostrare l'erronea applicazione della legge da parte dei giudici di merito, non con una semplice diversa interpretazione dei fatti
- Quando la motivazione del giudice di merito risulta coerente e articolata, il sindacato di legittimità è limitato a vizi di diritto, contraddizioni manifeste o carenze motivazionali specificamente indicate
- Se si contesta la valutazione di una testimonianza occorre evidenziare elementi oggettivi di contraddizione o illogicità nella motivazione che possano configurare un vizio di diritto
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