Cassazione Penale, Sentenza n. 49940/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 69 c.p., sostenendo che il giudice ha omesso la necessaria comparazione simultanea di circostanze eterogenee, prima applicando l'aumento per estorsione aggravata e poi riducendo la pena per le attenuanti generiche in modo sequenziale; ha inoltre dedotto violazione dell'art. 442 c.p.p. (comma 3) per una riduzione del rito abbreviato inferiore a un terzo rispetto alla pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha rilevato l'errata applicazione dei principi di bilanciamento delle circostanze previsto dall'art. 69 c.p., dichiarando l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviando per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia. La declaratoria di responsabilità penale è stata invece dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p. Il motivo relativo all'art. 442 c.p.p. è stato ritenuto assorbito in ragione della necessità di nuova determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 69 cod. pen.
La Corte ha richiamato l'obbligo di comparazione simultanea delle circostanze eterogenee e censurato il procedimento sequenziale adottato dal giudice che ha prima aumentato la pena per l'aggravante e poi operato la riduzione per le attenuanti generiche.
art. 628 cod. pen. (commi rilevanti)
La sentenza richiama la disciplina delle aggravanti previste per il delitto di rapina (e il rinvio operato dall'art. 629), precisando che le modifiche normative non autorizzano l'estensione del regime peggiorativo del bilanciamento previsto per la rapina al delitto di estorsione.
art. 629 cod. pen.
Richiamato per spiegare il rinvio alle aggravanti previste per la rapina e per chiarire il corretto ambito di applicazione dopo le modifiche legislative del 2009.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata in relazione alle circostanze che aggravano il reato di estorsione e al modo corretto di considerarle nella determinazione della pena.
art. 442 cod. proc. pen. (commi 2 e 3)
Il ricorso contestava la riduzione per il giudizio abbreviato ritenuta inferiore a un terzo per la pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto però il motivo assorbito dalla necessità di nuova determinazione della pena in sede di rinvio.
art. 624 cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.
legge n. 94/2009
Richiamata per le modifiche normative che hanno inciso sul regime delle aggravanti e sul rinvio tra le disposizioni riguardanti rapina ed estorsione, con conseguente impatto sull'interpretazione del bilanciamento delle circostanze.
Massime di principio
- Quando sono contestate circostanze eterogenee il giudice deve procedere alla comparazione simultanea ai sensi dell'art. 69 c.p.; non è corretto applicare prima aumenti (per aggravanti) e solo dopo riduzioni per attenuanti in modo sequenziale.
- Le regole particolari previste per il delitto di rapina (art. 628) non si estendono automaticamente in senso peggiorativo al delitto di estorsione salvo espresso parametro normativo: occorre dare interpretazione restrittiva di eventuali estensioni.
- Se la Cassazione annulla la sentenza solo sul trattamento sanzionatorio e rinvia, la declaratoria di colpevolezza può rimanere irrevocabile; il nuovo giudizio dovrà limitarsi alla ricalcolazione della pena secondo i principi corretti di bilanciamento.
- Le doglianze sulla misura della riduzione per il rito abbreviato possono essere assorbite se la Corte dispone la rinnovazione parziale del giudizio in ordine alla pena, poiché la nuova determinazione della pena rende superfluo il controllo specifico.
- In casi simili difensori e PM devono porre attenzione a come vengono articolate e motivate le comparazioni tra aggravanti e attenuanti in sentenza: eventuali errori formali nella sequenza applicativa sono terreno solido per il ricorso per cassazione.
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