Cassazione Penale, Sentenza n. 49936/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per: a) vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge processuale (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 649 c.p.), sostenendo la violazione del divieto di bis in idem tra le condotte di spaccio giudicate nel presente procedimento e quelle oggetto di precedente condanna; b) mancato riconoscimento, con riferimento alla rapina, dell'attenuante ex art. 114 c.p. Inoltre si lamentava (in via collegata) omessa o erronea valutazione degli elementi di prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: a) la censura fondata su vizi di motivazione fosse formulata in modo indifferenziato (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) senza indicare quale specifico profilo fosse invocato, il che rende il ricorso aspecifico e inammissibile; inoltre la questione sul presunto bis in idem implicava un apprezzamento di merito sull'identità del fatto tra i procedimenti (valutazione dei fatti) che la Corte non riesamina in sede di legittimità; la Corte d'appello aveva correttamente distinto le due condotte (detenzione di 9 kg di marijuana in un episodio vs attività di spaccio protratta nel tempo). b) quanto all'attenuante ex art. 114 c.p., la censura era mal posta: la Corte d'appello aveva motivato (seppur sinteticamente e sufficientemente) la conferma del giudizio del Tribunale sul trattamento sanzionatorio e aveva riconosciuto un ruolo minore (ma non minimo) dell'imputato rispetto al correo; la doglianza che evocava l'art. 192 c.p.p. non poteva essere utilizzata per aggirare i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e). La Corte ha inoltre rilevato una svista difensiva (citazione di un passaggio non pertinente della sentenza d'appello) che ha pregiudicato il gravame. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. b) e lett. e))
Limita l'ammissibilità dei motivi di cassazione: lett. e) richiede specificazione del tipo di vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). Il ricorso cumulativo e indifferenziato è aspecifico e inammissibile
Riferimento normativo posto nella censura sul presunto bis in idem; la Corte ha ritenuto che l'accertamento dell'identità del fatto sia questione di fatto non sindacabile in cassazione se non per profili di diritto
Attenuante invocata dal ricorrente con riferimento alla rapina; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato il ruolo dell'imputato e che la Cassazione non possa riformare valutazioni di merito non illegittime
Norma sulla valutazione della prova; la Corte ha chiarito che non può essere usata per eludere i limiti di ammissibilità delle doglianze motivazionali previsti dall'art. 606 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e, se del caso, altre sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Norma richiamata in ordine al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; il procedimento si è svolto anche secondo quella disciplina
Massime di principio
- In sede di cassazione la Corte non è un terzo grado di merito: contestazioni che implichino una rivalutazione dei fatti (es. identità del fatto per bis in idem) sono inammissibili salvo profili strettamente di diritto
- Quando si impugna per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e), il ricorrente deve indicare specificamente quale tra i tre vizi (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) si denuncia e a quali parti della motivazione si riferisce; censure indifferenziate comportano inammissibilità per aspecificità
- La deduzione di violazioni dell'art. 192 c.p.p. non può essere utilizzata per aggirare i limiti di ammissibilità fissati per i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; questioni di valutazione della prova restano, di regola, di competenza del giudice di merito
- Errori difensivi quali la citazione di passaggi non pertinenti della decisione impugnata possono compromettere significativamente il ricorso in cassazione
- Se i giudici di merito (tribunale e corte d'appello) si sono già pronunciati in modo conforme (doppia conforme) su valutazioni di merito, la Cassazione è particolarmente riluttante a intervenire
- In ipotesi di presunta coincidenza tra fatti di due procedimenti (bis in idem), occorre verificare l'identità di tutte le componenti fattuali: una detenzione massiva in un episodio può non coincidere con un'attività di spaccio protratta nel tempo e rivolta a più soggetti
- Ricorrere in cassazione con questioni mal inquadrate o esclusivamente meritorie espone non solo al rigetto ma anche alla condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa, a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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