Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49941/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Trieste (23/06/2022) che aveva confermato, in larga parte, la sentenza del Tribunale di Pordenone (15/11/2019). Le censure principali: 1) violazione di legge e mancata o carente motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al rifiuto delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.); 2) contrasto e manifesta illogicità della motivazione sulla riconducibilità a tentativo di rapina aggravata (capo Q) e sulla non configurabilità della desistenza volontaria; 3) violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per presunta disparità di trattamento tra Boccadamo e Del Monte; 4) per Polmone, mancata considerazione di precedenti e documentazione, illogicità nella ricostruzione dei fatti e omissione della risposta alle deduzioni difensive, nonché contestazione della sua consapevolezza circa l'uso dell'autovettura contestata (capo M).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito puntuale e congrua motivazione alle obiezioni mosse in appello, respingendo le censure ora reiterate in cassazione. In particolare: la negazione delle attenuanti generiche è stata giustificata dall'assenza di elementi di segno positivo e dalla irrilevanza delle deduzioni difensive; la responsabilità per i reati contestati (tra cui tentativo di rapina aggravata) è stata ritenuta sorretta da intercettazioni, immagini di videosorveglianza, dichiarazioni delle vittime, tabulati e altri riscontri; la desistenza volontaria è stata esclusa perché l'allontanamento degli imputati era finalizzato a attendere il momento migliore e non a rinunciare volontariamente al reato; le censure di Polmone sono state ritenute già esaminate e adeguatamente respinte in appello. Conseguenze pratiche: conservazione delle condanne confermate in appello (con la precisazione che la Corte d'appello aveva invece assolto Boccadamo per alcuni capi E, F, G); condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento davanti alla Cassazione e a un'ammenda di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudice deve valutare i criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la mera scelta del rito abbreviato o stato di osservanza di prescrizioni non è di per sé sufficiente, e l'assenza di elementi positivi può legittimamente giustificare il diniego della diminuzione.

  • art. 62-bis cod. pen. (riforma DL 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125)

    La riforma ha innalzato la soglia per il riconoscimento della attenuante dell'incensuratezza; la Corte ne trae argomento per ritenere che non sia sufficiente il solo stato di incensuratezza ai fini della diminuente.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza invocato dal ricorrente non è stato ritenuto adeguatamente prospettato in appello e pertanto non idoneo a fondare il ricorso in cassazione; eventuali differenze di pena devono essere dedotte con motivi specifici devoluti al giudice d'appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e per prevedere l'ammenda a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.

Massime di principio

  • La Cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a reiterare questioni già dedotte in appello e motivatamente respinte: il ricorso non può fungere da nuovo sindacato di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se non emergono elementi positivi rilevanti; dopo la riforma di art. 62-bis non basta lo stato di incensuratezza.
  • Per qualificare la desistenza volontaria è necessario dimostrare una scelta autonoma del reo di rinunciare all'azione criminosa; l'allontanamento per attendere una condizione più favorevole non integra la desistenza.
  • Il giudice di merito non è obbligato a rispondere punto per punto a ogni deduzione difensiva se la decisione risulta coerente e sorretta dalla valutazione degli elementi essenziali probatori.
  • Le doglianze di natura meramente valutativa (attacco alla persuasività o diversa lettura delle prove) sono inammissibili in cassazione se non concernono vizi di motivazione manifesti, contraddittorii o omissioni essenziali.
  • Questioni relative a disparità di trattamento o entità della pena devono essere concretamente ed espressamente dedotte in appello per essere esaminate in cassazione; altrimenti sorgono limiti di giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.