Cassazione Penale, Sentenza n. 49941/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Trieste (23/06/2022) che aveva confermato, in larga parte, la sentenza del Tribunale di Pordenone (15/11/2019). Le censure principali: 1) violazione di legge e mancata o carente motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al rifiuto delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.); 2) contrasto e manifesta illogicità della motivazione sulla riconducibilità a tentativo di rapina aggravata (capo Q) e sulla non configurabilità della desistenza volontaria; 3) violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per presunta disparità di trattamento tra Boccadamo e Del Monte; 4) per Polmone, mancata considerazione di precedenti e documentazione, illogicità nella ricostruzione dei fatti e omissione della risposta alle deduzioni difensive, nonché contestazione della sua consapevolezza circa l'uso dell'autovettura contestata (capo M).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito puntuale e congrua motivazione alle obiezioni mosse in appello, respingendo le censure ora reiterate in cassazione. In particolare: la negazione delle attenuanti generiche è stata giustificata dall'assenza di elementi di segno positivo e dalla irrilevanza delle deduzioni difensive; la responsabilità per i reati contestati (tra cui tentativo di rapina aggravata) è stata ritenuta sorretta da intercettazioni, immagini di videosorveglianza, dichiarazioni delle vittime, tabulati e altri riscontri; la desistenza volontaria è stata esclusa perché l'allontanamento degli imputati era finalizzato a attendere il momento migliore e non a rinunciare volontariamente al reato; le censure di Polmone sono state ritenute già esaminate e adeguatamente respinte in appello. Conseguenze pratiche: conservazione delle condanne confermate in appello (con la precisazione che la Corte d'appello aveva invece assolto Boccadamo per alcuni capi E, F, G); condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento davanti alla Cassazione e a un'ammenda di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Il giudice deve valutare i criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la mera scelta del rito abbreviato o stato di osservanza di prescrizioni non è di per sé sufficiente, e l'assenza di elementi positivi può legittimamente giustificare il diniego della diminuzione.
art. 62-bis cod. pen. (riforma DL 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125)
La riforma ha innalzato la soglia per il riconoscimento della attenuante dell'incensuratezza; la Corte ne trae argomento per ritenere che non sia sufficiente il solo stato di incensuratezza ai fini della diminuente.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza invocato dal ricorrente non è stato ritenuto adeguatamente prospettato in appello e pertanto non idoneo a fondare il ricorso in cassazione; eventuali differenze di pena devono essere dedotte con motivi specifici devoluti al giudice d'appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e per prevedere l'ammenda a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.
Massime di principio
- La Cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a reiterare questioni già dedotte in appello e motivatamente respinte: il ricorso non può fungere da nuovo sindacato di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se non emergono elementi positivi rilevanti; dopo la riforma di art. 62-bis non basta lo stato di incensuratezza.
- Per qualificare la desistenza volontaria è necessario dimostrare una scelta autonoma del reo di rinunciare all'azione criminosa; l'allontanamento per attendere una condizione più favorevole non integra la desistenza.
- Il giudice di merito non è obbligato a rispondere punto per punto a ogni deduzione difensiva se la decisione risulta coerente e sorretta dalla valutazione degli elementi essenziali probatori.
- Le doglianze di natura meramente valutativa (attacco alla persuasività o diversa lettura delle prove) sono inammissibili in cassazione se non concernono vizi di motivazione manifesti, contraddittorii o omissioni essenziali.
- Questioni relative a disparità di trattamento o entità della pena devono essere concretamente ed espressamente dedotte in appello per essere esaminate in cassazione; altrimenti sorgono limiti di giudicato.
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