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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20562/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una cooperativa sociale, che svolgeva prevalentemente attività di manutenzione del verde pubblico e privato e non possedeva terreni, aveva chiesto l’accertamento del diritto al trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall’art. 8 della legge n. 457/1972 per alcuni operai agricoli a tempo indeterminato, in relazione a periodi di sospensione dell’attività nel quarto trimestre 2009 e nel primo trimestre 2010. La domanda era stata respinta in appello. In Cassazione la cooperativa ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l. 457/1972, dell’art. 6 l. 92/1979 e dell’art. 2135 c.c., nonché vizi di motivazione; inoltre ha denunciato la violazione degli artt. 115 e 416, comma 3, c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo di aver subito una sospensione dell’attività dovuta alla stagione invernale e al calo delle temperature e che tale circostanza dovesse essere provata in giudizio. La Corte d’appello aveva ritenuto che la causale 'breve stasi stagionale' fosse invocabile solo da aziende agricole con terreni e che, comunque, il mero abbassamento delle temperature non integrasse una causale legittimante, dovendosi al più ricondurre alle 'intemperie stagionali'; aveva anche osservato che la cooperativa non aveva provato adeguatamente i fatti posti a base della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insussistente il vizio motivazionale denunciato, poiché la sentenza impugnata esponeva in modo chiaro e логico il percorso argomentativo. Nel merito, ha affermato che l’art. 8 della legge n. 457/1972 tutela gli operai agricoli a tempo indeterminato sospesi per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili alle parti del rapporto, ma tali 'altre cause' devono essere omogenee alle intemperie stagionali e quindi consistere in situazioni eccezionali non riconducibili alla volontà dei soggetti del rapporto. Da ciò ha tratto che il mero abbassamento delle temperature in periodo invernale non integra una causa legittimante, essendo un evento ordinario, anche per un’impresa di manutenzione del verde. Ha poi osservato che la doglianza sulla prova non era decisiva, perché la sospensione dell’attività era incontestata, mentre non era stata provata la specifica ragione, diversa dal semplice calo termico, che avrebbe dovuto giustificare il trattamento. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità della questione ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8 della legge n. 457/1972

    "Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione"

    La disposizione va letta nel senso che le 'altre cause non imputabili' devono essere omogenee alle intemperie stagionali, cioè situazioni eccezionali non collegate alla volontà delle parti; è escluso che vi rientri il mero abbassamento delle temperature invernali.

  • art. 6 della legge n. 92/1979

    Richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, senza svolgere nella decisione un autonomo ruolo decisorio.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato nel ricorso come parametro della censura, ma la Corte decide sulla base della nozione di causale legittimante ex art. 8 l. 457/1972.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di motivazione apparente, affermando che la sentenza impugnata presenta un percorso argomentativo chiaro, consequenziale e logico.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è ritenuta sufficiente e non affetta da anomalia motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale delle censure di violazione di legge dedotte dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro formale delle censure per nullità della sentenza dedotte dalla ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di non contestazione non è ritenuta decisiva, poiché la sospensione dell’attività era incontestata.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in tema di contestazioni e oneri difensivi, senza incidere sull’esito finale.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel ricorso in tema di presunzioni; la Corte rileva che non era stata provata la specifica causa della sospensione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla prova presuntiva, ma la domanda è stata ritenuta priva di adeguato supporto fattuale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel ricorso in relazione al diritto di difesa, senza determinare l’accoglimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel ricorso in relazione al giusto processo, senza determinare l’accoglimento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli a tempo indeterminato, le 'altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori' devono essere interpretate in modo restrittivo e coerente con la ratio della norma: solo eventi eccezionali, analoghi alle intemperie stagionali, possono giustificare l’intervento previdenziale.
  • Il mero abbassamento delle temperature invernali non integra, di per sé, una causale legittimante della sospensione, perché rappresenta un fenomeno ordinario e prevedibile, non un evento eccezionale assimilabile alle intemperie stagionali.
  • Ai fini dell’accesso alla prestazione, non basta allegare la sospensione dell’attività: occorre provare la specifica causa che la determina, quando questa sia la condizione normativa per il riconoscimento del beneficio.
  • Il vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. è configurabile solo in presenza di motivazione mancante o anomala; non lo è quando la sentenza di merito esponga chiaramente il percorso logico-giuridico seguito.
  • Una censura processuale fondata sulla violazione del principio di non contestazione è irrilevante se il fatto storico principale è già incontestato e la controversia verte invece sulla diversa ragione giustificativa del fatto allegato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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