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Legge

LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonchè disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

Normativa italiana072U0457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Disciplina la protezione sociale degli operai agricoli: indennità giornaliera di malattia (50% della retribuzione, dal 4° giorno; dopo il 20° giorno 2/3; fino a 180 giornate/anno), prestazioni sanitarie nei limiti dell'industria, criteri di determinazione della retribuzione media, abolizione limiti di età per l'assicurazione infortuni, integrazione salariale (CISOA) per sospensioni stagionali (2/3 della retribuzione fino a 90 giorni), assegni familiari, contributi e istituzione di una cassa e degli organi di gestione; numerosi importi e dettagli operativi sono stati successivamente modificati o oggetto di deroghe temporanee (es. norme COVID-19).

Tutela previdenziale e assistenziale lavoratori agricoli

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