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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36539/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (automobilista)

La controversia

In orario notturno un automobilista, mentre percorreva un tratto di raccordo autostradale in zona rurale, impattava contro un gregge di pecore e capre presente sulla carreggiata; l'auto riportava danni e morivano alcuni capi di bestiame. L'automobilista conveniva in giudizio i proprietari del gregge e la società custode della strada chiedendo il risarcimento. Il tribunale rigettava la domanda, ma la corte d'appello accoglieva l'impugnazione, affermando la responsabilità solidale dei proprietari degli animali e della società custode ex art. 2051 c.c. Avverso la sentenza di appello la società custode proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo per avere la corte d'appello trascurato o mal valutato il concorso causale del conducente nell'evento, sostenendo che la guida fosse inappropriata e incauta; con il secondo denunciava violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo per avere la corte territoriale escluso il caso fortuito, senza considerare che il primo giudice lo aveva ravvisato, e lamentando che non fosse stato valorizzato il comportamento del danneggiato. La cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, e che la corte d'appello aveva correttamente escluso il fortuito valorizzando l'assenza di specifici segnali di pericolo e l'insufficienza del sistema di controllo della sede viaria in relazione alla concreta collocazione del tratto stradale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società custode. Ha ritenuto che la valutazione del concorso causale del conducente e l'esclusione del caso fortuito fossero apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente o logicamente incongrua. La sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità solidale della custode della strada e dei proprietari degli animali è quindi rimasta ferma. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omesso esame di fatto decisivo

    le censure prospettate come violazione di legge o vizio motivazionale non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati a sostegno delle doglianze sulla valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio denunciabile, trattandosi di apprezzamento di merito.

  • art. 2051 c.c.

    la responsabilità del custode è stata esaminata in relazione alla presenza di animali sulla carreggiata; il fortuito e il concorso causale del danneggiato sono stati valutati come accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito.

  • art. 93 c.p.c.

    ha consentito la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa che aveva dichiarato di antistatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la dichiarazione di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto compiuta dal giudice di merito.
  • In tema di responsabilità da cose in custodia, l'accertamento della sussistenza del caso fortuito, del nesso causale e dell'eventuale incidenza causale della condotta del danneggiato costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non apparente e logicamente coerente.
  • L'esclusione del caso fortuito può essere confermata quando il giudice di merito valorizzi l'assenza di specifici segnali di pericolo e l'inadeguatezza delle misure di controllo della sede stradale rispetto alle concrete caratteristiche del tratto interessato.
  • Il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi non colgano una reale violazione di norme, ma mirino sostanzialmente a ottenere una rivisitazione dell'accertamento fattuale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggioreNesso di causalità

Testo integrale

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