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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02722/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società separati avvisi di accertamento per IRES e IRAP relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, disconoscendo la deducibilità di costi sostenuti per acquisti di diamanti da un operatore con sede negli Emirati Arabi Uniti, Paese inserito nella c.d. black list; per il 2009 erano stati ripresi anche maggiori ricavi non dichiarati, mentre per il 2010 e 2011 erano stati contestati anche altri costi ritenuti non documentati. La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti della società e di altri soggetti, la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c., perché la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che i motivi fossero mera fotocopia del ricorso di primo grado; 2) violazione dell'art. 110, commi 10 e 11, del TUIR, per avere la CTR ritenuto necessari, ai fini della deducibilità dei costi verso soggetti black list, sia la prova dell'effettiva operatività del partner estero e dell'effettività delle operazioni, sia la prova dell'interesse economico dell'acquirente italiano; 3) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla valutazione della documentazione prodotta a sostegno della deducibilità dei costi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo ammissibile la riproposizione in appello delle medesime questioni già svolte in primo grado, purché il gravame consenta di individuare le critiche mosse alla decisione impugnata e, nel caso concreto, rilevando che la società aveva comunque svolto censure non sovrapponibili in modo meramente meccanico al ricorso introduttivo. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché la CTR, dopo aver affermato l'inammissibilità dell'appello, aveva comunque esaminato nel merito le questioni: tali argomentazioni di merito sono state considerate ad abundantiam e prive di effetti giuridici, sicché la parte non aveva interesse a impugnarle. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto anche quando l'appellante riproponga le stesse argomentazioni già svolte in primo grado, se il dissenso investe la decisione nella sua interezza e consente di individuare le censure rivolte alla sentenza impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito di specificità dei motivi di impugnazione, ma la Corte esclude che la mera riproposizione di questioni già dedotte integri di per sé inammissibilità.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Base formale dei primi due motivi di ricorso per cassazione, proposti per violazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Base formale del terzo motivo di ricorso, dedotto come omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione di merito sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi black list.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già dedotte in primo grado può soddisfare il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, quando l'atto consenta di comprendere la critica alla sentenza e il dissenso investa la decisione nella sua interezza.
  • L'inammissibilità dell'appello non può essere dichiarata solo perché il gravame ricalchi il ricorso introduttivo, se esso contiene comunque una critica riconoscibile alle statuizioni della sentenza di primo grado.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile una domanda, un capo o un motivo di impugnazione e tuttavia svolge anche considerazioni sul merito, tali argomentazioni di merito sono prive di efficacia decisoria; l'impugnazione deve quindi colpire la statuizione pregiudiziale e non anche le motivazioni ad abundantiam.
  • È inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso che censuri la motivazione sul merito resa ad abundantiam dopo una preliminare declaratoria di inammissibilità, poiché la vera ragione della decisione resta la statuizione pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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