Cassazione Civile, Ordinanza n. 28480/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l’annullamento di due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 relativi a un fabbricato ritenuto rurale/strumentale all’attività agricola. Secondo il ricorrente, la CTR aveva erroneamente riconosciuto l’esenzione IMU sulla base del solo effettivo utilizzo agricolo dell’immobile e della sua ubicazione in comune montano, trascurando che la classificazione catastale indicata era D/08 e non D/10; la censura è stata formulata come violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/1993 e del d.l. n. 70/2011. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del Comune. Ha richiamato il proprio orientamento e la sequenza normativa in materia di fabbricati rurali, evidenziando che l’agevolazione IMU non dipende dalla mera destinazione di fatto agricola, ma dal riconoscimento formale della ruralità secondo le modalità previste dalla disciplina catastale, mediante specifica annotazione o classamento rilevante. Poiché nel caso concreto il contribuente aveva presentato istanza di riconoscimento della ruralità, respinta dall’amministrazione, e non risultava impugnato quel diniego, la CTR avrebbe dovuto verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa anziché fondarsi sul solo dato fattuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 3-bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
è la norma di riferimento per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini dell’agevolazione fiscale; la Corte la legge in coordinamento con la disciplina catastale e non come sufficiente valorizzazione del solo uso di fatto
d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis e 2-quater
ha introdotto una procedura di domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, con attribuzione della categoria richiesta
d.m. 14 settembre 2011
ha dato attuazione alla procedura originaria di variazione catastale e attribuzione della categoria A/6 o D/10
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis
ha soppresso il precedente meccanismo di nuova categoria catastale, facendo salvi gli effetti del riconoscimento della ruralità e rinviando a un decreto ministeriale per le modalità di inserimento dell’annotazione catastale
d.m. 26 luglio 2012
ha previsto, per i fabbricati non censiti in D/10, la specifica annotazione del requisito di ruralità negli atti catastali
art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
ha disposto che le domande di variazione catastale e l’inserimento dell’annotazione producono effetti retroattivi per il riconoscimento della ruralità, a decorrere dal quinto anno antecedente alla domanda
art. 1, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nella lettura del d.l. n. 102/2013 come criterio interpretativo favorevole al contribuente
r.d.l. n. 652 del 1939
richiamato quale base della dichiarazione catastale nei casi di nuovo classamento e rendita
richiamato insieme alla procedura DOCFA per il nuovo classamento e rendita
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali, non basta la mera destinazione di fatto all’attività agricola: occorre che il requisito di ruralità risulti secondo le forme previste dalla disciplina catastale.
- Quando la normativa prevede un sistema di annotazione catastale della ruralità, tale annotazione costituisce il presupposto rilevante per l’agevolazione; la semplice allegazione dell’uso agricolo non è sufficiente se manca il riconoscimento formale richiesto.
- Se il contribuente ha chiesto il riconoscimento della ruralità e l’amministrazione lo ha respinto, la controversia sull’agevolazione deve confrontarsi con quel diniego e con l’effettiva sussistenza dei requisiti, non con il solo dato fattuale dell’utilizzo dell’immobile.
- Le modifiche normative in materia di fabbricati rurali vanno lette in modo coordinato e sequenziale: dalla domanda di variazione catastale al successivo regime dell’annotazione, fino agli effetti retroattivi previsti dalla disciplina interpretativa.
- In sede di legittimità, la decisione di merito è censurabile se riconosce l’esenzione fiscale senza verificare il presupposto formale e sostanziale richiesto dalla normativa di settore.
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