Cassazione Civile, Ordinanza n. 25845/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti: uno di accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e uno di opposizione a un avviso di addebito relativo ai contributi richiesti per tale iscrizione. Il Tribunale aveva accolto le domande della professionista, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo dovuta l'iscrizione alla gestione separata perché l'attività forense svolta, pur lamentata come occasionale, aveva prodotto un reddito superiore a 5.000 euro nel 2009; ha inoltre ritenuto dovute le sanzioni, escludendo il regime più favorevole dell'omissione. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sull'eccezione di prescrizione, che assumeva riproposta in appello; 2) violazione dell'art. 44 del D.L. n. 269/2003, sostenendo che il limite dei 5.000 euro rileverebbe solo per la parte eccedente; 3) violazione del d.lgs. n. 218/1997 e dell'art. 116, commi 8 e 15, lett. a), L. n. 388/2000, per non avere la Corte d'appello applicato il regime sanzionatorio dell'evasione contributiva, nonostante incertezze applicative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché il ricorso non indicava in quale atto di appello fosse stata effettivamente riproposta la censura di prescrizione. Ha rigettato il secondo motivo, ribadendo che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, ma non alla Cassa forense, sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS per l'attività professionale abituale, anche se non esclusiva, e che la soglia dei 5.000 euro riguarda il lavoro autonomo occasionale; nel caso concreto, il reddito 2009 pari a 7.690 euro ha consentito la verifica della abitualità e confermato l'obbligo contributivo. Ha invece accolto il terzo motivo: per i contributi omessi relativi al 2009, la professionista non deve le sanzioni civili, perché la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa ha escluso, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'applicazione delle sanzioni ai professionisti in tale situazione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle sanzioni e la Corte, decidendo nel merito, ha dichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per l'anno 2009. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
la censura di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorso non specifica dove la questione sia stata ritualmente riproposta in appello e non ne indica adeguatamente i presupposti fattuali
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i fatti processuali su cui si fonda la censura, a pena di inammissibilità
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
fondamento dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i professionisti privi di altra copertura previdenziale utile presso la cassa di riferimento
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12
norma di interpretazione autentica che collega l'obbligo di iscrizione alla gestione separata all'esercizio abituale della professione; quanto alle sanzioni, per il periodo anteriore è stata colpita da illegittimità costituzionale nei limiti indicati dalla Corte costituzionale
la soglia di 5.000 euro è presupposto per l'iscrizione alla gestione separata per attività di lavoro autonomo occasionale, non per escludere l'obbligo in caso di attività professionale abituale
L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e 15, lett. a)
richiamata in relazione al regime sanzionatorio dei contributi omessi e alla distinzione tra omissione ed evasione contributiva
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sul regime sanzionatorio, ma non accolto per la parte relativa alla richiesta di applicazione delle sanzioni
art. 3 Cost.
richiamato, tramite la giurisprudenza costituzionale, per la tutela dell'affidamento e la ragionevolezza dell'assetto sanzionatorio
art. 136 Cost.
la declaratoria di illegittimità costituzionale determina la cessazione di efficacia della norma colpita dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nei limiti indicati
richiamato insieme all'art. 136 Cost. per gli effetti della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale
L. n. 576 del 1980, art. 22
richiamato per individuare le soglie di reddito o volume d'affari rilevanti per l'iscrizione alla Cassa forense
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albi che non siano tenuti all'iscrizione alla cassa previdenziale di categoria, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS sussiste se l'attività libero-professionale è svolta con caratteri di abitualità, ancorché non esclusività, e non può essere escluso in ragione della sola occasionalità quando il quadro concreto deponga per un esercizio stabile della professione.
- La soglia dei 5.000 euro prevista per il lavoro autonomo occasionale non incide sulla qualificazione dell'attività professionale abituale: essa rileva solo per determinare l'assoggettamento a contribuzione dell'attività occasionale, mentre per l'attività abituale l'obbligo contributivo discende direttamente dal relativo esercizio.
- L'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale può essere fondato su indizi quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dei mezzi professionali; il reddito annuo, da solo, non è criterio decisivo per qualificare l'attività come abituale, salvo che nel senso di mero indizio valutabile insieme agli altri elementi.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia richiede specifica allegazione del fatto processuale e dell'avvenuta riproposizione della questione nel grado di appello; in mancanza di tale specificità, il motivo è inammissibile.
- In tema di sanzioni civili per omessa contribuzione, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa impedisce la pretesa sanzionatoria per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore nei rapporti non ancora esauriti, con possibilità per il giudice di decidere direttamente nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti.
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