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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28946/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal recupero a tassazione operato dall'Ufficio in relazione a un acquisto immobiliare del 2012, effettuato in comunione da due contribuenti con contestuale stipula di mutuo. L'Agenzia ha ritenuto decaduta l'agevolazione "prima casa" e ha emesso avvisi di liquidazione per la maggiore IVA, oltre che per la maggiore imposta sostitutiva sul mutuo, assumendo che l'immobile fosse di lusso ai sensi dell'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 n. 1072 perché dotato di superficie utile complessiva superiore a 240 mq, anche in ragione dell'inclusione di un locale interrato adibito a centrale termica e lavanderia. I contribuenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo tra l'altro l'inesistenza della notificazione degli avvisi per mancato recapito presso la residenza estera dichiarata (Dubai). In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, lamentando che la CTR si fosse discostata senza adeguata spiegazione dalla CTU sul computo della superficie. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1, nota II-bis, tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986, e dell'art. 6 d.m. 1072/1969, censurando l'esclusione dal calcolo del vano interrato, che la CTR aveva assimilato a una cantina in base al solo fatto di essere totalmente interrato e privo di aperture. I contribuenti, con il ricorso incidentale, hanno insistito sulla nullità/inesistenza della notifica degli atti impositivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della CTR non apparente perché, sia pure sinteticamente, aveva indicato le ragioni normative dell'esclusione del locale interrato dal computo della superficie utile. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che ai fini della qualificazione di un immobile come di lusso e dell'esclusione del beneficio prima casa rileva l'utilizzabilità concreta degli ambienti, non la sola loro abitabilità o la mera qualificazione astratta del vano interrato come cantina; pertanto la CTR aveva errato nell'escludere in via automatica il vano interrato senza accertarne l'effettiva utilizzabilità. È stato rigettato anche il ricorso incidentale condizionato, poiché le notifiche degli avvisi, comunque tempestivamente impugnati, avevano raggiunto lo scopo e, al più, erano affette da nullità sanata, non da inesistenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna per i necessari accertamenti di fatto e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era sufficientemente esistente e comprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per la censura di violazione di legge sul criterio di calcolo della superficie utile e sulla nozione di immobile di lusso.

  • art. 1, nota II-bis, tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    Disciplina i benefici "prima casa"; la Corte ne conferma l'applicazione al caso e richiama il criterio della superficie utile complessiva per escludere il beneficio in presenza di immobile di lusso.

  • art. 6 d.m. 2 agosto 1969, n. 1072

    La superficie utile complessiva va determinata in base all'utilizzabilità degli ambienti; sono esclusi solo gli spazi espressamente non computabili e non ogni vano interrato in quanto tale.

  • art. 1, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato per il regime agevolativo prima casa nella formulazione ratione temporis.

  • art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 23 del 2011

    La modifica che individua gli immobili di lusso in base al classamento catastale è stata ritenuta non retroattiva e quindi inapplicabile agli atti anteriori al 1 gennaio 2014.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per il procedimento camerale non partecipato.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato nel passaggio sulla lettura delle norme processuali e sulla riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • In tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, la nozione di "superficie utile complessiva" va interpretata in chiave funzionale: rileva l'utilizzabilità concreta degli ambienti e non la sola abitabilità formale o la denominazione attribuita al vano.
  • Un locale interrato non può essere escluso automaticamente dal computo della superficie utile solo perché privo di luci o aperture; il giudice deve verificare in concreto se e in quale misura sia utilizzabile per fini diversi da quelli espressamente esclusi dalla norma.
  • Ai fini del sindacato di legittimità, la motivazione è censurabile solo quando sia del tutto mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta il mero dissenso sulla sua sufficienza o condivisibilità.
  • La modifica normativa che adotta il classamento catastale come criterio per individuare gli immobili di lusso non si applica retroattivamente agli atti anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La nullità di una notificazione si sana se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia se il destinatario ne ha avuto conoscenza effettiva e ha potuto difendersi tempestivamente; in tal caso non ricorre l'inesistenza della notifica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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