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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18822/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte dell'INPS, di somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione a un lavoratore poi deceduto. L'INPS aveva notificato una richiesta di restituzione nel 1992, poi aveva intrapreso un giudizio nel 2000 promosso dai lavoratori interessati contro il prelievo forzoso effettuato sull'indennità di mobilità, giudizio definito in cassazione nel 2007, e infine aveva reiterato la richiesta di pagamento nel 2009, ottenendo decreto ingiuntivo nel 2014. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione degli eredi ritenendo prescritto il credito; la Corte d'appello ha invece ritenuto che la prescrizione non fosse maturata, valorizzando gli atti interruttivi del 1992 e del 2009 e soprattutto il giudizio 2000-2007 come atto idoneo a interrompere la prescrizione. Nel ricorso principale gli eredi deducevano: 1) violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., sostenendo che un giudizio di accertamento negativo promosso dai debitori non può interrompere la prescrizione se il creditore si limita a resistere senza formulare domanda di condanna o adempimento; 2) violazione degli artt. 2943, 2945, 752 e 754 c.c., contestando che l'effetto interruttivo potesse estendersi a eredi che non avevano partecipato a quel giudizio, trattandosi di debiti ereditari parziari e non solidali. Nel ricorso incidentale un'altra erede riproponeva il primo motivo e lamentava inoltre nullità della sentenza per difetto di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente confutato la decisione di primo grado, la quale aveva individuato l'interruzione nella sentenza resa nel giudizio di accertamento negativo.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale e ha rigettato il ricorso incidentale, affermando che la costituzione dell'INPS nel giudizio di accertamento negativo promosso dai debitori integrava una chiara manifestazione della volontà di far valere il credito restitutorio e quindi produceva effetto interruttivo della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 2, e 2945, comma 2, c.c. È stato invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, perché l'effetto interruttivo del giudizio 2000-2007 non poteva estendersi alle eredi rimaste estranee a quel processo, trattandosi di debito ereditario parziario e non solidale; la Corte richiama gli artt. 752 e 754 c.c. e il principio per cui gli effetti interruttivi si propagano solo nelle obbligazioni solidali. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il merito limitatamente al motivo accolto.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    La costituzione del creditore nel giudizio di accertamento negativo promosso dal presunto debitore, con richiesta di rigetto della domanda, equivale a manifestazione della volontà di far valere il credito e interrompe la prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    L'interruzione prodotta dall'atto del creditore ha effetti permanenti nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 752 c.c.

    I debiti ereditari gravano sugli eredi in proporzione delle rispettive quote, con obbligazione parziaria e non solidale.

  • art. 754 c.c.

    Nei rapporti esterni verso i creditori, gli eredi rispondono pro quota, sicché l'effetto interruttivo riferibile a uno solo non si estende automaticamente agli altri.

  • art. 1310 c.c.

    La regola di propagazione degli effetti interruttivi richiamata per le obbligazioni solidali non si applica ai debiti ereditari parziari.

  • art. 111 Cost.

    È evocato nel motivo di nullità per difetto di motivazione; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato a sostegno della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; la Corte lo ritiene non violato.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro per i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, ove dovuto.

  • art. 18 L. n. 300 del 1970

    È menzionato come fonte delle conseguenze ripristinatorie e restitutorie a seguito dell'annullamento del licenziamento, quale presupposto del recupero dell'indennità indebitamente percepita.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento negativo del credito, la costituzione del creditore che chieda il rigetto della domanda del debitore integra un atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito, poiché esprime in modo univoco la volontà di far valere il diritto.
  • L'effetto interruttivo della prescrizione prodotto in un giudizio non si estende automaticamente a soggetti estranei al processo quando il debito non abbia natura solidale: nei debiti ereditari, che sono parziari, ciascun erede risponde pro quota e l'interruzione va verificata individualmente.
  • La qualificazione del vincolo obbligatorio come solidale o parziario è decisiva ai fini della propagazione degli effetti interruttivi della prescrizione: la regola dell'estensione opera solo nella solidarietà, non nei debiti ereditari ex artt. 752 e 754 c.c.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione non è necessario che il creditore proponga una domanda autonoma di condanna, essendo sufficiente una chiara manifestazione processuale della volontà di ottenere il soddisfacimento del credito.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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