Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19126/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un invito al pagamento della TARI per gli anni 2015-2017 notificato dal Comune alla titolare di uno stabilimento balneare. La contribuente aveva chiesto una riduzione quasi totale della quota variabile del tributo, sostenendo di aver autosmaltito/avviato a recupero la quasi totalità dei rifiuti prodotti e di aver tempestivamente depositato la relativa documentazione. Il giudice di merito ha invece ritenuto corretto il riconoscimento solo di riduzioni parziali (30% per il 2015, 10% per il 2016, 35% per il 2017), ritenendo non dimostrata una quantità di rifiuti tale da giustificare una riduzione maggiore. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse omesso o travisato l'esame del fatto storico dell'autosmaltimento; con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che gli artt. 195 e 238, comma 10, d.lgs. 152/2006 e il principio "chi inquina paga" impongano una riduzione proporzionale e integrale della quota variabile in relazione ai rifiuti avviati al recupero, contestando altresì la legittimità di un regolamento comunale che avrebbe previsto un limite massimo alla riduzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste del vizio motivazionale, mirava in realtà a contestare una valutazione di merito già compiuta dalla CTR sul fatto dell'autosmaltimento; non ricorreva un omesso esame di fatto storico decisivo, né era stata dedotta una nullità della sentenza per motivazione apparente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto né puntualmente indicato il contenuto del regolamento comunale asseritamente illegittimo, né le disposizioni rilevanti e i criteri ermeneutici violati; inoltre la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione sull'applicazione di un limite massimo regolamentare, ma su una valutazione autonoma della prova dell'effettivo recupero dei rifiuti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione"; "omesso esame di un fatto storico, principale o secondario"

    Dopo la riforma del 2012 il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo essere denunciata la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge era invocata per contestare la corretta applicazione delle norme sulla riduzione della TARI, ma la censura è stata ritenuta non specificamente articolata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È richiesto il principio di autosufficienza del ricorso: gli atti o i regolamenti di cui si chiede l'esame devono essere trascritti o specificamente indicati nel loro contenuto rilevante.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente deve consentire il controllo sulla decisività del fatto omesso depositando gli atti rilevanti.

  • art. 12 preleggi

    La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. va letta secondo i criteri ermeneutici generali.

  • art. 195 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente come norma del sistema di gestione dei rifiuti, ma la sua applicazione non è stata esaminata nel merito per carenza di specificità della censura.

  • art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006

    La ricorrente sosteneva che la riduzione tariffaria dovesse essere proporzionale alle quantità di rifiuti avviate a recupero; la Corte non ha accolto la censura perché non adeguatamente specificata e perché la questione era stata risolta in fatto dal giudice di merito.

  • art. 174 Trattato CE

    Invocato quale principio "chi inquina paga", ma la Corte non ha ravvisato violazione di tale principio nel caso concreto.

  • art. 15 direttiva 2006/12/CE

    Richiamata insieme al principio europeo del "chi inquina paga" a sostegno della pretesa di una riduzione più ampia della TARI.

  • art. 1, comma 649, d.l. 16/2014

    Norma richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina della riduzione della TARI per avvio al recupero dei rifiuti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice, ma solo di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
  • La doglianza di omesso esame è inammissibile se il giudice di merito ha comunque considerato il fatto storico rilevante, anche senza dar conto di tutte le singole risultanze istruttorie.
  • Le censure che investono regolamenti o atti amministrativi devono rispettare l'onere di specifica indicazione e trascrizione del loro contenuto rilevante, altrimenti difettano di autosufficienza.
  • La contestazione della legittimità di un criterio regolamentare non è scrutinabile in cassazione se il giudice di merito non abbia effettivamente fondato la decisione su quel regolamento e se il ricorso non ne riporti il testo e le disposizioni pertinenti.
  • In materia tributaria, la riduzione della TARI per avvio a recupero/autosmaltimento dei rifiuti richiede un adeguato supporto probatorio; in cassazione non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.