Cassazione Civile, Ordinanza n. 28192/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un’esecuzione presso terzi avviata per il recupero di crediti vantati verso gli eredi di un imprenditore individuale defunto, nell’ambito della quale una società è stata indicata come debitrice del defunto per rilevanti somme derivanti da contratti di appalto. La società terzo pignorato ha reso dichiarazione negativa, sostenendo di non dovere alcunché perché avrebbe già pagato importi pari o superiori al dovuto, e perché avrebbe maturato propri controcrediti per lavori non eseguiti o difettosi; ha inoltre contestato la rilevanza probatoria del lodo arbitrale poi annullato e dell’inventario successorio. Dopo l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione, la società ha proposto opposizione agli atti esecutivi, poi decisa nel merito dal Tribunale con rigetto dell’opposizione. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando un’asserita inversione dell’onere della prova, poiché il tribunale avrebbe ritenuto provato il credito del debitore esecutato sulla base della sola mancata dimostrazione, da parte sua, del controcredito o dell’inesigibilità; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., per avere il tribunale negato l’ammissione di CTU e prova testimoniale e omesso di valutare documenti rilevanti, con motivazione ritenuta generica; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché il giudice di merito avrebbe valorizzato un lodo arbitrale annullato, utilizzandolo come base argomentativa della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo il creditore pignorante deve provare l’esistenza del credito del proprio debitore, mentre il terzo che eccepisca un fatto estintivo, come la compensazione con un proprio controcredito, deve provarlo. Ha rilevato che il tribunale aveva individuato il fatto costitutivo del credito nei contratti di appalto e nei pagamenti eseguiti dalla società, mentre le contestazioni su mancata esecuzione e difetti di lavori costituivano fatti impeditivi o estintivi rimasti indimostrati e allegati in modo generico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non integrava una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma mirava a una rivalutazione del merito istruttorio; inoltre le deduzioni erano prive della necessaria specificità sui capitoli di prova e sulle circostanze decisive. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione del tribunale non era apparente: il lodo arbitrale annullato era stato utilizzato solo come elemento documentale integrativo di un quadro probatorio già autonomamente fondato, senza che la decisione risultasse priva di un percorso logico intellegibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo il creditore pignorante deve provare l’esistenza del credito del proprio debitore; il terzo che alleghi un fatto estintivo o impeditivo, come la compensazione con un proprio controcredito, ne sopporta la prova.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge è scrutinata nei limiti propri del motivo di ricorso, ma non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti; non ricorre quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio acquisito.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a prove legali un valore diverso da quello previsto dalla legge; non quando si censuri la valutazione di merito delle prove.
La motivazione è nulla solo se manchi del tutto o sia meramente apparente; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
Il dovere di motivazione è rispettato quando la sentenza renda percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
Nel subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, la fase richiede il contraddittorio con il terzo pignorato.
L’ordinanza di assegnazione è stata contestata con opposizione agli atti esecutivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, il creditore procedente deve provare l’esistenza del credito vantato dal debitore esecutato, ma il terzo che alleghi l’estinzione o l’impedimento del credito tramite un proprio controcredito deve provarne i fatti costitutivi estintivi.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere usata per ribaltare il giudizio di fatto del giudice di merito sulla sufficienza o genericità delle allegazioni e della documentazione prodotta.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o attribuito a prove legali un valore difforme da quello normativo; non consente la rivalutazione del materiale istruttorio.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre soltanto quando la sentenza sia priva di un reale percorso argomentativo o contenga affermazioni meramente assertive; non sussiste se il giudice esponga, anche sinteticamente, le ragioni della decisione.
- Un atto o provvedimento giudiziale annullato può al più essere considerato come elemento documentale o fattuale nel complessivo quadro probatorio, ma non come fonte autonoma e vincolante di prova; la sua utilizzazione non rende di per sé apparente la motivazione se la decisione si fonda anche su ulteriori elementi autonomi.
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