Cassazione Civile, Ordinanza n. 25942/2021 del 24/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La società di mediazione aveva chiesto il pagamento della provvigione per l'attività svolta in relazione alla conclusione di un contratto preliminare di locazione immobiliare tra la resistente e la promittente locatrice. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il tribunale, in appello, l'aveva rigettata ritenendo che l'incarico conferito dalla locatrice alla società fosse incompatibile con la mediazione tipica e che, comunque, la resistente non avesse assunto alcun impegno al pagamento del compenso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1754 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che anche il mediatore tipico può aver agito su incarico di una delle parti e mettere in contatto i soggetti per la conclusione dell'affare, soprattutto se iscritto all'albo e se la sua funzione di terzietà sia rimasta incontestata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata. Ha affermato che è astrattamente configurabile il diritto alla provvigione del mediatore anche quando l'attività sia stata prestata in favore di una delle parti e, contemporaneamente, vi sia stata un'attività di procacciamento d'affari per l'altra parte. Tuttavia, nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato in fatto che la resistente non aveva sottoscritto alcun impegno al pagamento del compenso, essendo la relativa parte del modulo barrata e non compilata. Tale accertamento non era stato validamente censurato. Di conseguenza, la società non poteva pretendere il compenso dalla parte che non aveva conferito l'incarico né assunto obblighi di pagamento. Il ricorso è stato rigettato; nulla è stato disposto per le spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La norma sulla mediazione non esclude, in astratto, il diritto alla provvigione quando l'attività del mediatore si collochi, nel concreto, anche in un contesto di incarico da parte di una sola parte o di procacciamento d'affari, purché siano rispettati i presupposti fattuali e gli accordi intercorsi con la parte obbligata.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, senza diversa specifica elaborazione nel dispositivo della decisione.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, senza diversa specifica elaborazione nel dispositivo della decisione.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il diritto alla provvigione del mediatore può sussistere anche quando l'attività sia stata concretamente prestata nell'interesse di una sola parte o in presenza di un incarico conferito da una parte, purché il rapporto e gli accordi con l'altra parte rendano esigibile il compenso anche nei suoi confronti.
- La figura del procacciatore d'affari è atipica e va qualificata in base al concreto atteggiarsi del rapporto, agli accordi intercorsi e alla natura dell'attività svolta; non è sufficiente il mero richiamo formale all'incarico per escludere o affermare il diritto al compenso.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che la parte convenuta non ha assunto alcun impegno al pagamento del compenso, tale accertamento preclude la pretesa della provvigione nei suoi confronti, salvo specifica censura per omesso esame di fatti decisivi.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge non può sovvertire un accertamento di fatto non adeguatamente impugnato.
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