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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8770/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di cessione di sostanza stupefacente (art.110 c.p., art.73 comma 1 DPR 309/90). Il difensore ha dedotto carenza di gravità indiziaria: contestata la valutazione probatoria delle intercettazioni (sostiene che nell'unica intercettazione attribuita a Violi non vi fosse riferimento a quantità o prezzo), e che la prova del possesso o della disponibilità della sostanza fosse assente (l'indicazione dei 100 grammi deriverebbe da acquisto successivo compiuto da terzi). Si censurava altresì la motivazione del Tribunale come lacunosa e illogica nella preferenza di una ricostruzione probatoria (favorevole a Sciglitano) rispetto all'altra.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure attinenti alla valutazione dei gravi indizi e all'interpretazione delle intercettazioni rientrano nella sfera di giudizio dei giudici di merito e non siano sindacabili in sede di legittimità, salvo che ricorrano vizi di motivazione di mancata o manifesta illogicità secondo l'art.606 co.1 lett. e) c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'offerta di droga si perfeziona già con la manifestazione di disponibilità collegata a una possibilità effettiva di procurarla in tempi ragionevoli. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali; in applicazione dell'art.616 c.p.p. è stata altresì disposta una sanzione di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Indicazione del concorso di persone nel reato contestato (reato ascritto per fatti commessi in concorso).

  • DPR 309/1990, art. 73 comma 1

    Norma che incrimina la cessione di sostanze stupefacenti; la misura cautelare è stata disposta per reati previsti da tale norma.

  • Codice di procedura penale, art. 606 co.1 lett. e)

    Limita il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari ai vizi di motivazione consistenti nella mancanza o nella manifesta illogicità della motivazione; le censure di merito sui gravi indizi sono ammissibili in cassazione solo se configurano tale vizio.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Stabilisce la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; applicata per infliggere la sanzione di euro 3.000,00.

  • Codice di procedura penale, art. 192 comma 2

    Richiamato per sottolineare che il livello di valutazione degli indizi ai fini cautelari non è il medesimo richiesto per la prova nel giudizio di merito.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un., sent. n. 22471 del 26/02/2015, "Sebbar")

    In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.

    Conferma che l'analisi e l'interpretazione delle intercettazioni sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; la Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'offerta di stupefacenti è perfezionata dalla manifestazione di disponibilità collegata a una effettiva possibilità di procurare la droga in tempi ragionevoli.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di riesame sulle misure cautelari è ammissibile limitatamente ai vizi di motivazione consistenti in mancanza o manifesta illogicità (art.606 co.1 lett. e) c.p.p.); le critiche sulla valutazione dei gravi indizi, di regola, non sono sindacabili in sede di legittimità.
  • L'interpretazione delle intercettazioni (anche se criptiche o frammentarie) costituisce valutazione di fatto riservata ai giudici di merito e sfugge al controllo della Cassazione se fondata su logicità e massime di esperienza.
  • Ai fini della misura cautelare, gli indizi richiesti possono fondarsi su elementi che consentono un giudizio di probabilità qualificata; non è necessario il livello di prova richiesto per il giudizio di merito.
  • La condotta di "offerta" di stupefacente si perfeziona con la manifestazione di disponibilità collegata a una reale possibilità di procurare la droga in tempi ragionevoli, anche se l'effettivo possesso immediato non è dimostrato.
  • La parte che propone ricorso infondato o manifestamente inammissibile può essere condannata alle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a sanzioni a favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

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