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Parere

Parere n. 1562/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Reale Annunziata Anna contro il Comune di Bernalda e nei confronti dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata e del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Martina Franca per l’annullamento: - dell’ordinanza del Comune di Bernalda n. 60 del 7 maggio 2025, avente ad oggetto “Opere abusive realizzate su aree demaniali in Metaponto lido, afferenti all’immobile riportato in catasto al fg. 50 particella n. 511: ingiunzione di demolizione ex art. 31 del d.p.r. 380/2001”, notificata in data 8-12 gennaio 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, incluse la diffida non rinnovabile prot. n. 1961 del 24 gennaio 2025 e le note dell’Agenzia del Demanio e del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità richiamate nel provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202600482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza del Comune di Bernalda n. 60 del 7 maggio 2025, recante ingiunzione di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 di opere abusive realizzate su area demaniale in Metaponto lido.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, l’ordinanza comunale di demolizione e gli atti presupposti, deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 3 l. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 35 d.P.R. 380/2001, nonché illogicità, irragionevolezza, sproporzione e carenza dei presupposti; infine, violazione dei principi di buona fede, correttezza, leale collaborazione e legittimo affidamento. Nel corso del procedimento, il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. La questione esaminata dalla Sezione ha quindi riguardato gli effetti dell’opposizione rituale e tempestiva sul ricorso straordinario e sull’istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’opposizione al ricorso straordinario è stata effettivamente depositata e notificata in data 1° luglio 2026 e che appare rituale e tempestiva. Poiché il ricorso straordinario è rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene, l’opposizione determina la trasposizione della controversia davanti al giudice competente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento dell’istanza cautelare, senza esame dei motivi di merito.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso straordinario

L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971, risultata rituale e tempestiva, impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità per trasposizione e non viene esaminata nel merito.

Motivi di merito

I motivi relativi all’ingiunzione di demolizione, alla violazione degli artt. 31 e 35 d.P.R. 380/2001, al difetto di istruttoria, alla motivazione, alla proporzionalità e all’affidamento non sono esaminati a causa della trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto ex art. 11

    Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10

    Consente a una parte di opporsi al ricorso straordinario e di richiedere la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro dell’obbligo di motivazione e quale fondamento della censura di difetto di istruttoria; il motivo non è stato esaminato.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    ingiunzione di demolizione ex art. 31 del d.p.r. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza di demolizione impugnata; la relativa violazione non è stata esaminata per effetto della trasposizione.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro della censura sostanziale contro l’ordinanza; il motivo non è stato esaminato.

Massime di principio

  • L’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e impedisce la decisione del ricorso nel merito.
  • Il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti di avvalersi del rimedio straordinario; tale presupposto viene meno in presenza di opposizione.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, l’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso è assorbita e non deve essere esaminata dal Consiglio di Stato.

Impugnazione di un’ordinanza di demolizione su area demaniale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una privata contro il Comune di Bernalda per l’annullamento dell’ordinanza n. 60 del 7 maggio 2025, recante ingiunzione di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 di opere abusive realizzate su un’area demaniale in Metaponto lido. Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare.

Motivi dedotti

La ricorrente aveva censurato gli atti impugnati per:

  • travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 3 l. 241/1990;
  • violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 35 d.P.R. 380/2001, nonché illogicità, irragionevolezza, sproporzione e carenza dei presupposti;
  • violazione dei principi di buona fede, correttezza, leale collaborazione e legittimo affidamento, oltre che per ingiustizia manifesta.

Opposizione dell’amministrazione

Nel corso dell’istruttoria, il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Martina Franca, rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, ha notificato il 1° luglio 2026 un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha verificato l’effettivo deposito dell’atto di opposizione e ne ha ritenuto la proposizione rituale e tempestiva. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso straordinario costituisce un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzarlo. L’opposizione è lo strumento attraverso il quale una parte può adire il giudice precostituito per legge.

La Sezione ha richiamato, a sostegno, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

Esito

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita. Di conseguenza, il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità dell’ordinanza di demolizione né le ulteriori censure sostanziali e procedimentali.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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