Cassazione Penale, Sentenza n. 18817/2024 del 13/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del giudice di rinvio (Corte d'assise d'appello di Bari, 22/05/2023) denunciando vizi nella valutazione delle dichiarazioni del testimone assistito Margheriti Massimo e del collaboratore Costantino Michele. I motivi principali contestavano: l'illogicita' della motivazione sull'attendibilita' e sui riscontri esterni alle chiamate di correita' (compresa la presunta circolarita' probatoria tra le dichiarazioni di Margheriti e Costantino); le incoerenze e i mutamenti temporali nelle versioni rese da Margheriti; l'omessa considerazione della natura utilitaristica della collaborazione dei dichiaranti; la mancata riconduzione della responsabilita' nell'ambito del concorso anomalo (art.116 c.p.) anziche' concorso ordinario; l'erronea valutazione della sussistenza dell'aggravante della premeditazione; la violazione nell'affermazione di responsabilita' per il porto e detenzione di arma e per le norme della L. n. 895/67; infine l'omessa motivazione sul confronto tra attenuanti e aggravanti e un errore materiale nel calcolo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo nel complesso infondato, confermando la valutazione di merito sulla credibilita' complessiva delle dichiarazioni (in particolare la possibilita' di ritenere affidabili le risultanze del Costantino e, tramite riscontri ed elementi intercettivi e logici, anche la versione resa da Margheriti nel contraddittorio). La Corte ha richiamato principi sulla valutazione unitaria della credibilita' soggettiva e dell'attendibilita' intrinseca/estrinseca delle chiamate in correita' e sul valore probatorio delle intercettazioni ambientali come riscontro. Sono state confermate la responsabilita' per omicidio in concorso e le aggravanti (premeditazione) e la qualifica dei reati accessori (porto/detenzione arma, violazioni L. n. 895/67). E' stata disposta la correzione di un errore materiale del dispositivo: la pena indicata in motivazione (anni 14 e mesi 4) doveva sostituire la formulazione sbagliata (anni 17 e mesi 4). In conseguenza del rigetto, la ricorrente e' stata condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili.
Norme richiamate
assolta Mariani Vincenza dal delitto di cui all'art. 648 cod. pen. in relazione alla ricettazione dell'autovettura
norma richiamata per l'assoluzione dal reato di ricettazione; la Corte prende atto dell'assoluzione su tale capo
artt. 110, 81 cpv., 575, 577 n. 3 e norme L. n. 895/67
condanna per delitto di cui agli artt. 110,81 cpv.,575,577 n. 3, 2,4 e 7 L. n. 895/67
art.110 c.p. (concorso di persone nel reato) e norme sulla detenzione/porto d'armi e normativa speciale richiamate per la qualificazione del concorso e dei reati accessori; la Corte conferma il concorso ordinario e la responsabilita' per porto/detenzione d'arma
audizione, in qualita' di teste assistito ex art. 197 bis cod. proc. pen., di Margheriti Massimo
previsione per l'audizione del collaboratore/testimone assistito: la Corte del rinvio ha disposto l'escussione del teste assistito per rinnovare l'istruttoria
principio che il giudice del rinvio esercita funzioni rescissorie entro il perimetro tracciato dalla pronuncia rescindente
disciplina il potere del giudice su rinvio dopo annullamento: puo' svolgere autonoma valutazione e atti istruttori nei limiti indicati dalla Cassazione
disposta la rinnovazione parziale del dibattimento ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.
norma che disciplina la rinnovazione di singoli atti istruttori in sede di rinvio; la Corte l'ha utilizzata per sentire nuovamente Margheriti
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
criteri per la valutazione delle dichiarazioni di chiamata in correita' (credibilita' soggettiva, attendibilita' intrinseca e riscontri estrinseci); la Corte ha applicato il principio dell'unita' valutativa e della liberta' dei riscontri
norma sul concorso anomalo: la Corte ha ritenuto non applicabile l'anomalia, confermando il concorso ordinario (art.110) quando l'accordo prevedeva uso di armi e quindi il consenso all'uso cruento
art. 111 Cost.
richiamato il principio del giusto processo e l'obbligo di motivare la preferenza tra versioni contrastanti; la Corte ha sottolineato l'onere del giudice di valutare e rendere conto della scelta
art. 130 comma 1 cod. proc. pen.
correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza
consente la correzione di errori materiali nel dispositivo: qui usato per rettificare la pena nel dispositivo da 17y4m a 14y4m
norma che riguarda la condanna alle spese processuali: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti della motivazione nei ricorsi per cassazione (richiesta di enunciazione dei motivi nei limiti stretti); i motivi sono stati enunciati nei limiti richiesti
Massime di principio
- Quando una sentenza di annullamento investe la motivazione su specifiche questioni probatorie, il giudice di rinvio puo' rinnovare l'istruttoria e formare autonomo convincimento entro i limiti fissati dalla Cassazione; non e' un obbligo mera ripetizione formale ma valutazione mirata dei punti criticati.
- Le dichiarazioni di collaboratori o chiamanti in correita' vanno esaminate unitariamente: si valuta la credibilita' soggettiva, l'attendibilita' intrinseca e i riscontri estrinseci. Lacune o contraddizioni non implicano automaticamente l'inattendibilita' se esistono riscontri esterni individualizzanti che sorreggono il nucleo essenziale del racconto.
- Le intercettazioni ambientali o telefoniche, se regolarmente acquisite, possono costituire riscontro esterno utile e non sono automaticamente equiparabili a una chiamata in correita'; il loro contenuto va interpretato logicamente e correlato alle altre prove.
- La previsione dell'uso di armi o l'adesione a un progetto criminoso che include armamenti puo' giustificare il ricorso al concorso ordinario (art.110) e non al concorso anomalo (art.116): l'accettazione preventiva dell'uso di armi implica consenso anche agli esiti cruenti prevedibili.
- La premeditazione puo' coesistere con il dolo eventuale: e' sufficiente che sia dimostrabile un intervallo temporale e una deliberazione durevole nella volonta' causativa, anche se l'esecutore materiale ha agito con dolo indiretto.
- Il giudizio sulla prevalenza tra attenuanti e aggravanti e' insindacabile in sede di legittimita' se adeguatamente motivato dal giudice di merito; le critiche generiche e non dettagliate alla motivazione sono difficilmente accolte in Cassazione.
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