Sentenza del 14/10/2015 n. 20668 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
R.G. aveva chiesto il 29 dicembre 1989 il rimborso di imposte pagate per gli anni 1983-1987 in relazione a un immobile di cui era usufruttuario, ma non proprietario. Dopo il rigetto in primo grado per decadenza, le eredi avevano ottenuto l'accoglimento dell'appello; la Commissione tributaria centrale aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ufficio, ritenendo applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione perché si trattava di indebito soggettivo e non di un versamento eccedente il dovuto da parte del debitore d'imposta. L'Agenzia ha impugnato tale decisione per violazione o falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la disposizione si applica a ogni ipotesi di indebito versamento tributario, compreso quello soggettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia: l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 ha portata generale e assoggetta al termine di decadenza anche le richieste di rimborso fondate sull'indebito soggettivo. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria centrale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. L'istanza del 29 dicembre 1989, relativa a imposte pagate dal 1983 al 1987, era tardiva rispetto al termine di decadenza di 18 mesi applicabile ratione temporis. Spese dei giudizi di merito compensate; i contribuenti sono stati condannati alle spese di Cassazione, liquidate in Euro 1.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
In tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all'an o al "quantum" del tributo.
Il termine di decadenza dell'art. 38 si applica a qualsiasi domanda di rimborso relativa a un pagamento tributario non dovuto, incluso l'indebito soggettivo; non si applica, in sua vece, il termine ordinario decennale di prescrizione. Nel caso deciso, il termine applicabile era di 18 mesi e la domanda presentata il 29 dicembre 1989 era tardiva.
La sentenza non applica il termine ordinario decennale di prescrizione previsto da questa disposizione: afferma che, per la domanda di rimborso tributario in esame, prevale il termine speciale di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di Cassazione, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata. La Corte ne ha fatto applicazione rigettando direttamente il ricorso introduttivo.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È la disposizione invocata per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; il motivo dell'Agenzia, formulato ai sensi di tale norma, è stato accolto.
Massime di principio
- Le richieste di rimborso di tributi indebitamente versati ricadono nel termine speciale di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, anche quando il pagamento è stato effettuato da un soggetto che non era il debitore d'imposta.
- La qualificazione del pagamento come indebito soggettivo non consente, da sola, di invocare il termine ordinario decennale di prescrizione: il termine speciale tributario prevale quando la domanda riguarda la restituzione di somme versate in connessione con l'obbligazione tributaria.
- Nel valutare la tempestività di una domanda di rimborso occorre individuare la versione della norma applicabile ratione temporis e calcolare il relativo termine di decadenza. In questo caso il termine era di 18 mesi e la domanda del 29 dicembre 1989, riferita a imposte degli anni 1983-1987, è stata ritenuta tardiva.
- Se, dopo la cassazione, i fatti rilevanti sono pacifici e non servono ulteriori accertamenti, la Cassazione può decidere direttamente nel merito e rigettare il ricorso originario.
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