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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31144/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una persona aveva stipulato una polizza vita con designazione della nipote come beneficiaria; il decesso della stipulante era intervenuto prima della scadenza contrattuale. Alla scadenza della polizza, la beneficiaria aveva chiesto la liquidazione del capitale, ma la società assicuratrice aveva opposto la prescrizione del diritto, sostenendo che, ratione temporis, si applicasse il termine annuale previsto dall'art. 2952, comma 2, c.c., vigente al momento della morte dell'assicurata. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, la decisione era stata riformata con declaratoria di prescrizione del diritto e revoca della condanna. Con il ricorso per cassazione la beneficiaria deduceva violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., assumendo che la compagnia avesse agito in contrasto con buona fede e correttezza perché le istruzioni di polizza non sarebbero state idonee a informarla sulle modalità e sui termini per la riscossione, mentre l'unico soggetto informato sarebbe stata la stipulante, ormai deceduta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse in parte non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione di merito era fondata sul solo tema della prescrizione e del suo dies a quo, non sulla buona fede. Nel merito ha confermato che, nel caso di assicurazione sulla vita, il termine di prescrizione applicabile era quello annuale vigente al momento dell'insorgenza del diritto, poiché la modifica legislativa che ha introdotto il termine biennale era successiva alla morte dell'assicurata. Ha inoltre affermato che la prescrizione decorre dalla morte dell'assicurato/stipulante quando l'evento si verifica prima della scadenza, e che la disciplina legale della prescrizione non è derogabile dalle parti, essendo nulla ogni pattuizione in senso contrario. Di conseguenza, non poteva essere imputato alla società assicuratrice alcun onere di avviso alla beneficiaria circa l'imminente scadenza del termine di prescrizione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2952, comma 2, c.c.

    termine annuale; successivamente biennale per modifica del 2008

    nel contratto di assicurazione sulla vita la prescrizione del diritto del beneficiario decorre dalla morte dell'assicurato e il termine applicabile è quello vigente al momento dell'insorgenza del diritto; la modifica successiva non opera retroattivamente.

  • art. 2936 c.c.

    la disciplina legale della prescrizione non può essere modificata dalle parti; è nulla ogni pattuizione diretta a cambiarla.

  • art. 1920, comma 2, c.c.

    nel contratto di assicurazione sulla vita lo stipulante può modificare in ogni momento il beneficiario.

  • art. 1175 c.c.

    la censura fondata su buona fede e correttezza è stata ritenuta non pertinente e comunque infondata nel caso concreto.

  • art. 1375 c.c.

    i doveri di correttezza e buona fede non impongono al debitore di avvertire il creditore dell'imminente scadenza della prescrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione sulla vita, quando l'evento morte dell'assicurato si verifica prima della scadenza contrattuale, il diritto del beneficiario alla liquidazione del capitale sorge e si prescrive dal momento del decesso, non dalla scadenza della polizza.
  • Il termine di prescrizione applicabile è quello vigente al momento in cui il diritto insorge; una modifica successiva della durata del termine non si applica ai diritti già sorti, salvo diversa previsione normativa.
  • La disciplina della prescrizione è inderogabile: le parti non possono alterarne legalmente il regime, e ogni patto in senso contrario è nullo.
  • I doveri di buona fede e correttezza non impongono, di regola, al debitore un obbligo di avvertire il creditore dell'approssimarsi della prescrizione del suo credito.
  • In cassazione è inammissibile o comunque non utile una censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MateriePolizze vitaImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaPrescrizioneNullità

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