Cassazione Civile, Ordinanza n. 28178/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una trattativa per la compravendita di una villa. Una società di mediazione sosteneva di aver messo in contatto le parti e chiedeva la provvigione sia all'interessato alla vendita sia all'interessato all'acquisto; in subordine domandava il risarcimento dei danni. La società allegava che, dopo una proposta di acquisto del 2009, le parti avevano sottoscritto un preliminare nel gennaio 2010, subordinato alla cancellazione di un sequestro conservativo entro una certa data; il preliminare era poi stato risolto per il mancato avveramento della condizione, ma successivamente l'acquirente aveva concesso un mutuo al venditore per consentire la cancellazione del sequestro e superare i problemi urbanistici. In primo grado le domande della mediatrice erano state rigettate; in appello, invece, la domanda nei confronti dell'acquirente era stata accolta con condanna al pagamento di euro 75.000. L'acquirente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) prescrizione del diritto alla provvigione, assumendo che la raccomandata della mediatrice non potesse valere come costituzione in mora e che la richiesta risarcitoria non equivalesse a domanda di provvigione; 2) impossibilità di ritenere eseguibile in forma specifica il preliminare, per via della condizione relativa alla cancellazione del sequestro; 3) extrapetizione, per avere la Corte territoriale deciso su questioni non devolute; 4) insussistenza del nesso causale tra attività del mediatore e conclusione dell'affare; 5) difetto di prova del diritto alla provvigione e rilevanza delle deposizioni sui problemi urbanistici; 6) erroneità nell'aver riconosciuto la provvigione nonostante l'annullamento della proposta di acquisto del 2009; 7) omesso esame di fatti decisivi, tra cui l'asserita inesistenza di un contratto tipico di mediazione, la condizione del preliminare, la vendita a terzi, la tardività dei motivi di appello e la responsabilità della mediatrice per omissione di informazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi del ricorso principale, confermando quindi il principio per cui il diritto alla provvigione del mediatore può maturare in relazione alla stipula del preliminare ricondotto alla sua attività, anche se il preliminare era soggetto a condizione risolutiva e poi ha perso efficacia per il mancato avveramento della condizione. In particolare, la Corte ha giudicato corretta la lettura della Corte d'appello secondo cui la raccomandata del 14 aprile 2010 era idonea a interrompere la prescrizione, valorizzando la richiesta risarcitoria quantificata in misura pari alle provvigioni non percepite. Ha inoltre affermato che i motivi dell'acquirente tendevano a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, sollecitando una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione non consentita in cassazione. È stato invece accolto il ricorso incidentale della mediatrice limitatamente alle spese: la Corte ha cassato la sentenza impugnata perché, avendo la Corte d'appello riconosciuto la soccombenza totale dell'acquirente, avrebbe dovuto rideterminare anche le spese del primo grado e non solo quelle dell'appello. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per la sola regolazione delle spese e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di una valida costituzione in mora idonea a interrompere la prescrizione; la Corte non lo ritiene decisivo perché il motivo è inammissibile e comunque la raccomandata è stata valorizzata come atto idoneo a manifestare la vitalità del diritto.
invocato per escludere la praticabilità dell'esecuzione in forma specifica del preliminare; la Corte ribadisce che la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza di merito.
richiamato insieme all'art. 1219 c.c. per contestare l'interruzione della prescrizione; il motivo è dichiarato inammissibile.
richiamato per la prescrizione del diritto alla provvigione del mediatore; la Corte conferma, in via di principio, che la domanda e la raccomandata possono valere a interrompere la prescrizione.
evocato per lamentare extrapetizione; la Corte esclude il vizio perché l'impugnazione di un capo decisivo della sentenza di primo grado devolveva alla Corte d'appello i fatti costitutivi del diritto alla provvigione.
richiamato per contestare il nesso tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare; la Corte osserva che si tratta di una diversa lettura dei fatti, non di un vero errore di diritto.
richiamato per il diritto del mediatore alla provvigione; la Corte conferma che la stipula del preliminare, se ricondotta all'attività di mediazione, può fondare il diritto alla provvigione.
ritenuto decisivo dalla Corte d'appello e condiviso dalla Cassazione: se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il verificarsi della condizione non fa venir meno il diritto alla provvigione.
richiamato per denunciare difetto di prova; la Corte respinge il motivo perché le censure miravano a una rivalutazione del merito e delle testimonianze.
invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo ritiene inidoneo perché i fatti indicati erano irrilevanti o già esaminati, e comunque le doglianze riproponevano questioni di merito.
richiamato nel settimo motivo per contestare la tardività/insufficienza dell'appello; la Corte lo considera profilo privo di decisività nel contesto della censura.
richiamato nel settimo motivo; la Corte lo considera assorbito nelle doglianze già esposte e comunque non decisivo ai fini del giudizio di legittimità.
base dell'unico motivo del ricorso incidentale: la Corte accoglie la censura perché, una volta affermata la soccombenza totale della parte, le spese avrebbero dovuto essere rideterminate anche per il primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso principale.
richiamato in combinato con l'art. 13, comma 1-quater, per il contributo unificato aggiuntivo.
richiamato per la liquidazione delle spese del grado di appello.
Massime di principio
- Il diritto alla provvigione del mediatore può essere riconosciuto quando l'affare si concretizzi nella stipula di un contratto preliminare ricondotto all'attività di intermediazione, anche se il definitivo non sia poi stipulato.
- Se il contratto concluso grazie all'opera del mediatore è sottoposto a condizione risolutiva, il successivo avveramento della condizione non elimina il diritto alla provvigione, quando ricorrano i presupposti dell'art. 1757, comma 2, c.c.
- In cassazione non è consentito prospettare come violazione di legge ciò che in realtà è contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando i fatti indicati sono irrilevanti, già esaminati dalla sentenza impugnata o comunque non idonei a sovvertire l'accertamento di merito.
- La denuncia di extrapetizione non è fondata quando l'appello investe il capo decisivo della decisione di primo grado e devolve al giudice di secondo grado i fatti costitutivi del diritto azionato.
- La regolazione delle spese deve essere coerente con l'effettiva soccombenza complessiva: se la soccombenza è totale, il giudice d'appello deve rideterminare le spese di entrambi i gradi del giudizio, non solo quelle del grado di appello.
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