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Ordinanza

Ordinanza n. 118/2026 - Napoli, Sezione 2

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO Formatosi sul Decreto di accoglimento all’esito di Ricorso per equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo (art.3 L. n°89/01) n. cronol. 3164/2016, RG. 3164/2016, emesso dalla Corte D’Appello di Napoli il 12/12/2016 e regolarmente notificata in data 29/12/2016, recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 3.546,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, oltre rimborso delle competenze professionali di giudizio per € 645,00 , oltre alle spese generali al 15%, iva e cpa e ad € 27,00 per esborsi in favore dei difensori Avv. Vincenza Scognamiglio ed Umberto Scognamiglio dichiaratisi antistatari.

Giustizia amministrativa202402199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto della Corte d’Appello di Napoli recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somme a titolo di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto di accoglimento emesso dalla Corte d’Appello di Napoli il 12 dicembre 2016, notificato il 29 dicembre 2016, con cui il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di euro 3.546,00, oltre interessi legali, competenze professionali, spese generali, IVA, CPA ed esborsi. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. La disposizione consente, per determinate somme liquidate fino al 31 dicembre 2021, il rinnovo della domanda di pagamento e prevede, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della legge, il divieto per i creditori di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e la sospensione dei giudizi già pendenti per i successivi due anni. Il Collegio ha interpretato la sospensione come riferita a tutti i giudizi pendenti per l’esecuzione di condanne ex legge Pinto, non soltanto a quelle pronunciate entro il 31 dicembre 2021. Ha inoltre esaminato d’ufficio la questione di costituzionalità prospettata con riferimento agli artt. 3, 24, 111, 113 e 117 Cost., nonché all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ritenendola manifestamente infondata.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio previsto dalla nuova disciplina. Ha ritenuto che la sospensione operi automaticamente per tutti i giudizi pendenti relativi all’esecuzione di condanne ex legge Pinto, poiché il riferimento alle somme liquidate fino al 31 dicembre 2021 riguarda esclusivamente la facoltà di rinnovare la domanda amministrativa di pagamento, mentre l’ultimo periodo del comma 12-bis estende testualmente la sospensione ai creditori indicati dal comma 1 senza limiti temporali riferiti alla data del titolo. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata: la sospensione è temporalmente limitata, non è meramente dilatoria, ed è funzionale all’attivazione di procedure amministrative di liquidazione mediante una struttura ministeriale e con apposita provvista finanziaria. Secondo il TAR, non sono compromesse l’effettività della tutela giurisdizionale, il diritto di accesso alla giustizia, il giusto processo, la garanzia convenzionale né l’art. 47 della Carta UE, poiché l’azione esecutiva non è preclusa definitivamente, ma soltanto differita. Restano impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese. Il giudizio proseguirà ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., previa presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 89/2001

    Disciplina il ricorso per equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, sulla cui base è stato emesso il decreto oggetto di esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. [...] Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.

    Il riferimento alle somme liquidate fino al 31 dicembre 2021 limita la facoltà di rinnovare la domanda amministrativa di pagamento, ma non circoscrive la sospensione, che opera per tutti i giudizi pendenti di esecuzione o ottemperanza relativi ai creditori indicati dal comma 1.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente all’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, la base processuale per la sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Prevede la prosecuzione del giudizio sospeso a seguito di istanza di fissazione dell’udienza, da presentarsi entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

  • art. 3 Cost.

    Non risulta violato perché la sospensione è temporalmente delimitata e giustificata dalla finalità di accelerare e razionalizzare le liquidazioni.

  • art. 24 Cost.

    Non risulta violato poiché il creditore conserva la possibilità di agire, subendo soltanto un differimento temporale della tutela esecutiva.

  • art. 111 Cost.

    Il differimento temporaneo non viola il principio del giusto processo.

  • art. 113 Cost.

    La sospensione non elimina la tutela giurisdizionale contro l’inadempimento, ma ne differisce temporaneamente l’esercizio.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Non risulta violato in relazione agli obblighi derivanti dalla Convenzione EDU.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    La disciplina non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti, poiché la sospensione è temporanea.

Massime di principio

  • Il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 deve essere interpretato nel senso che il limite del 31 dicembre 2021 riguarda la sola facoltà di rinnovare la domanda amministrativa di pagamento, mentre la sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza opera per tutti i giudizi pendenti relativi all’esecuzione di condanne ex legge Pinto, senza distinzione temporale quanto alla data del titolo.
  • La sospensione biennale dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 è compatibile con i parametri costituzionali e sovranazionali di tutela giurisdizionale quando sia temporalmente limitata e funzionale all’attivazione di procedure amministrative di pagamento assistite da una specifica organizzazione e provvista finanziaria.
  • Una sospensione temporanea dell’azione esecutiva non viola di per sé gli artt. 24 e 113 Cost. né l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea se non preclude definitivamente l’azione, ma ne differisce l’esercizio per consentire procedure amministrative finalizzate al soddisfacimento del credito.
  • Scaduto il biennio di sospensione, il giudizio di ottemperanza può proseguire mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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