Ordinanza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle clausole allegate alla lettera di invito 11.11.2025 con cui ASPI ha indetto una procedura competitiva per l'affidamento dell’area di servizio San Pelagio Est (Provincia di Padova).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: clausole della lettera di invito dell’11 novembre 2025 relative alla procedura competitiva per l’affidamento dell’area di servizio autostradale San Pelagio Est
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, le clausole della lex specialis predisposta da Autostrade per l’Italia S.p.A. per l’affidamento dell’area di servizio San Pelagio Est. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda questioni tecnico-specialistiche inerenti al meccanismo di formazione del prezzo dei carburanti nelle aree di servizio autostradali. In sede cautelare, la ricorrente ha sostenuto genericamente che la sospensione delle clausole avrebbe evitato che esse diventassero un elemento vincolante dell’offerta, senza allegare né specificare il pregiudizio concreto derivante dal mancato accoglimento della misura cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha rilevato che, nelle controversie relative a procedure di affidamento, la tutela cautelare è normalmente assicurata dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 119, comma 3, c.p.a.; misure cautelari interinali, quale la sospensione degli atti impugnati, possono essere concesse solo in presenza di estrema gravità e urgenza ai sensi dell’art. 119, comma 4, c.p.a. La ricorrente non ha comprovato, e neppure adeguatamente allegato, tale presupposto, limitandosi a un’affermazione generica circa l’effetto vincolante delle clausole sull’offerta. Il Collegio ha lasciato impregiudicate sia le questioni di merito sia quella relativa alla natura immediatamente lesiva o meno delle clausole impugnate. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 16 aprile 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento generale della domanda cautelare incidentale.
art. 119, comma 3, c.p.a.
Nelle controversie relative a procedure di affidamento, la tutela cautelare è normalmente assicurata mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 119, comma 4, c.p.a.
estrema gravità ed urgenza
La concessione di misure cautelari nel rito relativo alle procedure di affidamento richiede l’allegazione e la prova di una situazione di estrema gravità e urgenza; in mancanza, la sospensione degli atti impugnati deve essere respinta.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a procedure di affidamento, la tutela cautelare è normalmente assicurata dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito; la concessione di una misura cautelare interinale richiede invece la specifica allegazione e la prova di una situazione di estrema gravità e urgenza.
- Il periculum in mora non può essere desunto da un’affermazione generica secondo cui la mancata sospensione di una clausola della lex specialis la renderebbe vincolante per l’offerta: il ricorrente deve indicare concretamente quale pregiudizio deriverebbe dal rigetto della domanda cautelare.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto del periculum in mora non pregiudica l’esame delle questioni di merito né la valutazione della natura immediatamente lesiva delle clausole impugnate.
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