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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​DELL'ORDINANZA n. 135 del 30.9.2025, comunicata in pari data, del Responsabile della Terza Unità Organizzativa del Comune di Valdobbiadene, Gai Eveline, con cui è stata ordinata la DEMOLIZIONE DI OPERE ASSERITAMENTE NON SANABILI sull'immobile CT - Sezione B - Foglio 12 - Mappale 1685-1686-1687; CEU Sezione Urbana - Foglio 12 - Mappale 1685-1686 di proprietà del ricorrente, nonché del presupposto sopralluogo del 29.4.2025 e del relativo e non conosciuto verbale del 6.5.2025 citato nella predetta ordinanza, così come di ogni altro atto e provvedimento presupposti, connessi e conseguenziali. ​

Giustizia amministrativa202502328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una pluralità di opere edilizie, unitamente al sopralluogo e al verbale presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che disponeva la demolizione di diverse opere realizzate nell'area di sua proprietà, chiedendone la sospensione cautelare. Dagli atti e dalla documentazione fotografica è emerso che alcune opere — gazebo, tende estensibili, serramenti di chiusura e pavimentazione esterna in legno utilizzata come spazio di ristorazione — erano già state rimosse dopo la comunicazione di avvio del procedimento. Quanto al pergolato rimasto in loco, il giudice ha rilevato in sede cautelare che si tratta di una struttura leggera, priva di copertura, costituita da pali verticali in legno e piante di vite risalenti. In relazione alla scala esterna in muratura, qualificata dal Comune come nuova realizzazione, il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, evidenziando che la scala risultava già rappresentata graficamente e fotograficamente in una pratica edilizia del 6 giugno 2019 e che il fabbricato si trovava nello stato attuale da epoca anteriore al 1967. Dalla comparazione tra la conformazione preesistente e quella attuale è emerso che la struttura era già costituita da blocchi a gradoni, parzialmente ricoperti da terra e vegetazione, e che era stata soltanto ripristinata nella sua funzione e intonacata. Nell'ordinanza di demolizione erano inoltre comprese alcune telecamere installate nell'ambito di un impianto di allarme; il Comune ha riconosciuto in giudizio l'erroneità della loro inclusione nell'ordine di demolizione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha sospeso integralmente l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. La decisione cautelare si fonda sulla pluralità e diversità delle opere contestate, sulla già avvenuta rimozione di alcune di esse, sulla natura leggera e priva di copertura del pergolato residuo, sulla documentata preesistenza della scala esterna rispetto alla contestazione comunale e sul riconoscimento, da parte del Comune, dell'erronea inclusione delle telecamere nell'ordine demolitorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 15 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata quale base normativa per l'accoglimento della domanda cautelare e la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione, in presenza dei presupposti cautelari ritenuti sussistenti dal giudice.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la legittimità di un'ordinanza di demolizione può essere posta in dubbio quando l'amministrazione abbia incluso nello stesso ordine opere eterogenee, alcune già rimosse, altre di consistenza leggera o prive di copertura, senza una distinta e adeguata verifica della loro concreta rilevanza edilizia.
  • La documentata preesistenza di un'opera edilizia, risultante da precedenti pratiche edilizie e dalla documentazione fotografica, costituisce un elemento idoneo a fondare il fumus boni iuris contro la qualificazione amministrativa dell'opera come nuova costruzione abusiva.
  • Il riconoscimento dell'erronea inclusione di un manufatto nell'ordinanza di demolizione costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità complessiva dell'atto.
  • La sospensione cautelare dell'ordinanza di demolizione può essere disposta quando la pluralità degli elementi di contestazione evidenzi, allo stato degli atti, significativi dubbi sulla corretta individuazione e qualificazione delle opere abusive.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

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