Ordinanza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e del SUAP/SUE prot n. 9137 del 24.10.2025 (doc. a) di “conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-bis L. n. 241/1990 a seguito della valutazione delle osservazioni presentate dall'istante” con la quale il Comune ha rigettato in via definitiva l’” Istanza di rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale. … . Prat. Edil. n. 6872 ” in data 17.01.2025; nonché dei provvedimenti ivi richiamati quale motivazione per relationem e precisamente: - “istruttoria” del COMUNE del 21.10.2025 (doc. b), - “parere legale prot. n. 9017 del 21.10.2025” (doc. c), - note prot. n. 578969 del 17.10.2025 e n. 582226 del 21.10.2025 con le quali la Regione Veneto ha comunicato che “il parere di microzonazione sismica potrà essere espresso solo dopo l’acquisizione del parere di compatibilità sismica della Direzione Difesa del Suolo e della Costa. In mancanza … resta quanto disciplinato dall’art. 89 comma 3 del DPR 380/2001” (doc. d-e), - nonché, ove occorre possa, dei provvedimenti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e, in particolare: - nota prot. n. 4439 del 23.05.2025 di comunicazione del preavviso di rigetto (doc. f), - parere negativo espresso dal Comune con nota prot. n. 4326 del 20.05.2025 (doc. g), - nota prot. n. 34470 del 15.07.2025 con la quale la Regione Veneto ha chiesto integrazioni documentali (doc. h), - nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria e diniego definitivo del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente titolo edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la determinazione comunale del 24 ottobre 2025 con cui il Comune ha concluso negativamente la conferenza di servizi decisoria e ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di costruire. Sono stati impugnati anche gli atti richiamati nella motivazione per relationem, tra cui l’istruttoria comunale, il parere legale, le comunicazioni della Regione Veneto relative alla necessità di acquisire il parere di compatibilità sismica prima dell’espressione del parere di microzonazione sismica, nonché il preavviso di rigetto, il precedente parere comunale negativo e la richiesta regionale di integrazioni documentali. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di ricorso né le specifiche censure di legittimità dedotte.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ritenendo che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione del giudizio ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata disposta la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati né è stata formulata una valutazione definitiva sulla loro legittimità. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 9 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14-bis l. 241/1990
conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria
La norma è richiamata quale base procedimentale della conferenza di servizi decisoria conclusasi negativamente; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione sostanziale.
art. 89, comma 3, d.P.R. 380/2001
In mancanza … resta quanto disciplinato dall’art. 89 comma 3 del DPR 380/2001
La disposizione è richiamata nelle comunicazioni regionali in relazione all’acquisizione del parere di compatibilità sismica e alla microzonazione sismica; l’ordinanza non decide la questione interpretativa.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito
Consente al giudice, in sede cautelare, di tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza dei motivi di ricorso né l’annullamento o la sospensione degli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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