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Ordinanza

Ordinanza n. 39/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento in parte qua, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per il vaglio di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 15, co. 2, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e dei connessi allegati di cui alle Tabelle A, B e C nella sola parte in cui non prevede espressamente una equiparazione del ruolo unico degli Ispettori così come disciplinato dall’art. 13 del D.lgs. 201/1995 con i ruoli presenti all’interno dell’ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tale da consentire un’accesso alle carriere Direttive anche sulla base degli artt. 3 e 12 del D.lgs. 155/2001 per le aliquote già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e, per ciò solo, determinando il c.d. blocco delle carriere orizzontali e verticali, altresì poste in violazione dell’art. 52 del TUPI o, in subordine, nella sola parte in cui non prevede espressamente una possibilità di accesso alle carriere Direttive per le aliquote già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato transitate presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco giacché garantite nel vecchio corpo di appartenenza e/o nella sola parte in cui non fa salvi i diritti acquisiti presso il Corpo Forestale dello Stato, in quanto poste e adottate in violazione degli artt. 3, 4 e 10 Cost. nonché in violazione della Carta dei Diritti UE e della Direttiva 2000/78/CE in materia di non discriminazione nonché della Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000, ovvero previa disapplicazione della predetta normativa nazionale ovvero, in via subordinata, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE, dei seguenti atti: 1. Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 0081253 del 31.10.2016 recante variazioni delle consistenze di personale del Corpo Forestale dello Stato, distinto per ruoli, dal 28 agosto 2016 (doc. 1); 2. Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 0081271 del 31.10.2016 recante l’individuazione delle unità di personale appartenente ai ruoli agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori del Corpo Forestale dello Stato assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (doc. 2); 3. Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 0081277 del 31.10.2016 recante l’individuazione delle unità di personale appartenente ai ruoli agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori del Corpo Forestale dello Stato assegnate all’Arma dei Carabinieri; 3. Nonché di ogni altro atto presupposto e/o preordinato e/o connesso e/o consequenziale, anche se ignoto e/o implicito, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti e per il conseguente accertamento in parte qua del diritto, - dei ricorrenti al mantenimento delle medesime prerogative allora vigenti quali appartenenti Corpo Forestale dello Stato in materia di stato giuridico, progressione e avanzamento di carriera e trattamento economico anche per ciò che concerne le qualifiche di Ispettore ed Ispettore Superiore allora inquadrati in unico ruolo all’interno del Corpo Forestale dello Stato, così come rappresentato all’interno delle Tabelle A e B allegate al D.lgs. 177/2016; - e così, del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto l’accesso alle carriere Direttive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel caso anche sulla base della Carta dei Diritti UE, della Direttiva 2000/78/CE nonché della Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 in materia di non discriminazione e parità di trattamento e/o ex art. 52 del T.U.P.I. in materia di “disciplina delle mansioni”. o, in via subordinata, per il solo accertamento in parte qua del diritto - dei ricorrenti al mantenimento delle medesime prerogative allora vigenti quali appartenenti Corpo Forestale dello Stato in materia di stato giuridico, progressione e avanzamento di carriera e trattamento economico e per ciò che concerne le qualifiche di Ispettore ed Ispettore Superiore allora inquadrati in unico ruolo all’interno del Corpo Forestale dello Stato, così come rappresentato all’interno delle Tabelle A e B allegate al D.lgs. 177/2016; - e così, a vedersi riconosciuto l’accesso alle carriere Direttive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel caso anche sulla base della Carta dei Diritti UE, della Direttiva 2000/78/CE nonché della Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 in materia di non discriminazione e parità di trattamento e/o ex art. 52 del T.U.P.I. in materia di “disciplina delle mansioni”. o, in via ulteriormente subordinata, per il solo accertamento in parte qua del diritto - dei ricorrenti a vedersi riconosciuto l’accesso ai ruoli degli Ispettori Superiori e Ispettori Superiori Scelti sulla base del D.lgs. 177/2016 e, in particolare, della Tabella B allegata al provvedimento legislativo citato;

Giustizia amministrativa202501315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 31 ottobre 2016 relativi alla consistenza del personale e all'assegnazione di unità ai Vigili del Fuoco e all'Arma dei Carabinieri, nonché gli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua e formulando domande subordinate di accertamento, la disciplina legislativa e gli atti applicativi conseguenti alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato e all'assegnazione del relativo personale ad altre amministrazioni. Essi sostengono che la disciplina non avrebbe garantito l'equiparazione del ruolo unico degli Ispettori del Corpo Forestale dello Stato con i ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, né la conservazione delle prerogative relative allo stato giuridico, alla progressione e all'avanzamento di carriera e al trattamento economico. In particolare, lamentano il mancato accesso alle carriere direttive dei Vigili del Fuoco, il blocco delle carriere orizzontali e verticali e il mancato riconoscimento dei diritti acquisiti presso il Corpo Forestale dello Stato. Sono dedotte violazioni dell'art. 52 del T.U.P.I., degli artt. 3, 4 e 10 Cost., della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle direttive 2000/78/CE e 2000/43/CE; in subordine, è stata chiesta la disapplicazione della normativa nazionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 177/2016 e delle Tabelle A, B e C nella parte contestata.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha deciso la questione di legittimità costituzionale o le richieste di disapplicazione e rinvio pregiudiziale. Ha ritenuto necessario acquisire un quadro conoscitivo più ampio e completo della controversia, ordinando a tutte le amministrazioni intimate di depositare, entro il 30 aprile 2026, una relazione dettagliata sui fatti di causa, sui profili di censura sollevati, inclusa la questione costituzionale, e sulla posizione specifica di ciascun ricorrente, con riferimento all'inquadramento pregresso e attuale. Ha fissato per la prosecuzione e la discussione la successiva udienza pubblica del 9 luglio 2026. Le amministrazioni non risultano costituite nel giudizio; l'ordinanza dispone comunque la comunicazione anche alle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177

    Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato

    È la disposizione della cui legittimità costituzionale i ricorrenti chiedono il vaglio, unitamente alle Tabelle A, B e C, nella parte ritenuta lesiva delle prerogative di carriera e di inquadramento.

  • art. 13 d.lgs. 201/1995

    ruolo unico degli Ispettori

    È richiamato dai ricorrenti quale parametro della disciplina del ruolo unico degli Ispettori del Corpo Forestale dello Stato da equiparare ai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

  • artt. 3 e 12 d.lgs. 155/2001

    Sono invocati dai ricorrenti quale base normativa per l'accesso alle carriere direttive.

  • art. 52 T.U.P.I.

    disciplina delle mansioni

    È invocato dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle mansioni e alle progressioni di carriera.

  • artt. 3, 4 e 10 Cost.

    Sono indicati dai ricorrenti come parametri costituzionali asseritamente violati dalla disciplina impugnata.

  • direttiva 2000/78/CE

    in materia di non discriminazione

    È invocata dai ricorrenti quale fonte europea in materia di parità di trattamento e non discriminazione.

  • direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000

    in materia di non discriminazione e parità di trattamento

    È invocata dai ricorrenti a sostegno delle censure di discriminazione e disparità di trattamento.

  • art. 267 TFUE

    È indicato quale base del richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia richiede un quadro conoscitivo completo sulla posizione individuale dei ricorrenti e sull'inquadramento pregresso e attuale, il giudice amministrativo può disporre un'apposita relazione istruttoria a carico delle amministrazioni intimate prima di pronunciarsi sul merito e sulle questioni di legittimità costituzionale o di diritto dell'Unione.
  • La relazione istruttoria può essere richiesta con riferimento a tutti i profili di censura dedotti, compresa una questione di legittimità costituzionale, quando l'accertamento dei fatti rilevanti è necessario per valutarne adeguatamente la rilevanza e il fondamento.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMobilità, trasferimenti e comandiIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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