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Ordinanza

Ordinanza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'accertamento previa adozione di misure cautelari dell’inadempimento della convenzione urbanistica sottoscritta in data 19 novembre 1994 dal Comune di Campodarsego con l’allora Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana (poi fusa per incorporazione nella Banca di Credito Cooperativo di Roma), ai fini del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del centro direzionale noto come “Altaforum”, relativamente alla previsione di cui all’art. 11 avente a oggetto la concessione allo stesso Comune “in uso gratuito” della sala polivalente “per un massimo di 30 giorni all’anno”; e ogni conseguente statuizione di condanna;

Giustizia amministrativa202502375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Campodarsego ha proposto ricorso per l'accertamento dell'inadempimento della convenzione urbanistica sottoscritta il 19 novembre 1994 con l'allora Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana, successivamente incorporata nella Banca di Credito Cooperativo di Roma. La contestazione riguarda l'obbligo previsto dall'art. 11 della convenzione di concedere al Comune, in uso gratuito e per un massimo di 30 giorni all'anno, la sala polivalente del centro direzionale "Altaforum", realizzato ai fini del rilascio della concessione edilizia. Il Comune ha chiesto, in via cautelare, l'adozione di misure conseguenti all'accertamento dell'inadempimento e ogni statuizione di condanna.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ritenendo che le esigenze del Comune potessero essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha quindi disposto una sospensione o altra misura cautelare sostanziale, né ha deciso l'accertamento dell'inadempimento o le domande di condanna. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 2 aprile 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita definizione del giudizio nel merito

    Quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate attraverso la rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita trattazione della causa, senza adottare una misura cautelare sostanziale.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere accordata esclusivamente mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando tale modalità è idonea a tutelare adeguatamente le esigenze della parte, senza necessità di sospendere l’efficacia di atti o adottare altre misure provvisorie.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza della domanda principale, che resta riservata all’udienza di merito.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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