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Ordinanza

Ordinanza n. 55/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero della Difesa MD AB05934 REG 2025 0219402 del 12.05.2025, successivamente notificato, con cui il Comune di 2° classe VF1 M/TM/SDI MICHIELUZZI Gabriele è stato prosciolto dalla ferma contratta nella Marina Militare e posto in congedo illimitato per il mancato superamento del corso di formazione specialistica di base ai sensi del combinato disposto degli articoli 956 co. 1 lett. b e 957 co. 1 lett. e bis del Codice dell'Ordinamento Militare; - dei seguenti atti presupposti; - proposta di proscioglimento dalla ferma prefissata, avanzata dal Comando della Scuola Sottufficiali di La Maddalena nei confronti del ricorrente; - processo verbale n. 130 del 04.04.2025 e tutto quanto ad esso allegato - ivi compreso l'elenco dei frequentatori del corso appartenenti alla categoria M/TM limitatamente alla parte in cui il ricorrente è collocato negli ultimi tre posti dello stesso per non aver superato l'esame finale in prima ed in seconda sessione - redatto dalla Commissione valutatrice da cui risulta che il ricorrente, quale frequentatore del suddetto corso di formazione specialistica di base appartenente alla categoria M/TM, è risultato non idoneo al test multidisciplinare (MSS) in prima ed in seconda sessione; - del verbale d'esame n. 48 del 04.04.2025 nella parte in cui il ricorrente viene valutato non sufficiente al fine del superamento della prova; - dello schema di esame multidisciplinare del 04.04.2025 relativo al ricorrente; - per quanto occorrer possa del Piano di Studi del corso di formazione professionale specialistica di base per i Volontari in ferma iniziale della Scuola Sottufficiali MM La Maddalena solo se lo si ritenga non specifico sulle modalità di espletamento della prova d'esame in seconda sessione; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anche non noti comunque lesivi dell'interesse del ricorrente.

Giustizia amministrativa202512448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di proscioglimento dalla ferma nella Marina Militare e collocamento in congedo illimitato per mancato superamento del corso di formazione specialistica di base

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale con cui è stato prosciolto dalla ferma contratta e posto in congedo illimitato per il mancato superamento del corso di formazione specialistica di base. Sono stati impugnati anche la proposta di proscioglimento, il processo verbale della commissione valutatrice, l’elenco dei frequentatori del corso nella parte relativa alla collocazione del ricorrente negli ultimi tre posti, il verbale d’esame, lo schema dell’esame multidisciplinare e, ove occorrente, il piano di studi del corso. Dagli atti risulta che il ricorrente era stato dichiarato non idoneo al test multidisciplinare in prima e in seconda sessione. L’ordinanza cautelare non esamina in modo specifico i motivi di legittimità dedotti contro tali atti, riservando ogni ulteriore decisione in rito e nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare esclusivamente per carenza del periculum in mora. Ha ritenuto che il corso di formazione professionale fosse ormai concluso, sicché una riammissione cautelare a un corso non più in svolgimento sarebbe stata priva di utilità. Ha inoltre rilevato che, per ragioni organizzative e tecniche, non appariva praticabile l’organizzazione di un corso ad hoc con personale e risorse dedicati al solo ricorrente. La decisione è espressamente limitata alla fase cautelare e lascia impregiudicate le questioni di rito e di merito. Spese compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La riammissione cautelare a un corso di formazione ormai concluso non è utile e non può giustificare la concessione della misura cautelare quando non sia concretamente possibile ripristinare la situazione formativa attraverso l’organizzazione di un corso dedicato.
  • Il periculum in mora manca quando la misura cautelare richiesta non può produrre un’utilità pratica immediata, anche perché l’attività formativa cui essa dovrebbe riferirsi è ormai terminata.
  • Nella fase cautelare il giudice può respingere la domanda per difetto del periculum senza definire le ulteriori questioni di rito e di merito relative alla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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