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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00147/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno 2005, recuperando a tassazione, ai fini IVA e imposte dirette, un importo di euro 26.675 ritenuto riferibile a operazioni soggettivamente inesistenti. Il contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado il ricorso era stato rigettato e in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva respinto l'impugnazione, affermando che l'Ufficio non avesse dimostrato la partecipazione intenzionale del contribuente alle operazioni fittizie, né il dolo del medesimo. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria ha denunciato violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dei principi sul riparto dell'onere della prova nelle fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo che la CTR aveva erroneamente preteso la prova del dolo del contribuente, mentre sarebbe sufficiente la prova, anche presuntiva, della consapevolezza o conoscibilità dell'operazione fraudolenta da parte del cessionario; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile e di essere rimasto incolpevolmente ignaro della frode.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, affermando che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la conoscenza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, da parte del contribuente, dell'inserimento dell'operazione in una frode; non è invece richiesta la prova della consapevole partecipazione o del dolo del cessionario. Nel caso concreto la sentenza d'appello non si è attenuta a tali principi, avendo addossato all'Ufficio la prova del dolo del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato come norma sulla prova presuntiva; l'Amministrazione può dimostrare, anche per presunzioni semplici e elementi oggettivi specifici, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare fittizietà del fornitore e conoscenza/conoscibilità della frode; solo dopo tale prova grava sul contribuente l'onere della prova contraria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento della censura di violazione di legge dedotta con il ricorso per cassazione.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Non espressamente citato nel testo fornito, ma la controversia concerne un avviso di accertamento IVA; il testo non consente di attribuire una specifica interpretazione normativa ulteriore.

Massime di principio

  • Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del soggetto interposto, ma anche che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, dell'inserimento dell'operazione in un meccanismo evasivo.
  • La prova richiesta all'Ufficio può essere data anche per presunzioni semplici, purché sorrette da elementi oggettivi specifici; non è necessaria la prova della connivenza o della partecipazione consapevole del contribuente alla frode.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito tale dimostrazione, spetta al contribuente provare di avere adottato la massima diligenza esigibile e di essere rimasto incolpevolmente ignaro del carattere fraudolento dell'operazione.
  • Nelle ipotesi di frode semplice o triangolare, la prova dell'assenza di struttura aziendale adeguata in capo al soggetto interposto costituisce un significativo indizio dell'assenza di buona fede del cessionario; nelle frodi più complesse, occorre invece un quadro indiziario più articolato sulla catena fraudolenta e sulla consapevolezza del destinatario.
  • La mera regolarità formale della contabilità, la consegna della merce o il pagamento del corrispettivo non bastano, da soli, a provare la buona fede del contribuente né a escludere il diniego della detrazione IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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