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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32531/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento in estensione di una socia formalmente accomandante di una s.a.s., ritenuta dai giudici di merito in realtà gestore di fatto della società e quindi responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il Tribunale di Palermo aveva accolto la richiesta del curatore e dichiarato il fallimento in estensione; la Corte d'appello aveva rigettato il reclamo, valorizzando: l'esistenza di una delega ad operare sul conto della società; i bonifici disposti dalla ricorrente a favore di creditori sociali; le dichiarazioni rese dalla stessa in sede di interrogatorio ex art. 49 l. fall., considerate confessione stragiudiziale. Con il ricorso per cassazione la socia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 18 l. fall., sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente ritenuto inammissibile la contestazione della delega bancaria, pur essendo il reclamo a effetto devolutivo pieno; 2) violazione dell'art. 49 l. fall., assumendo che il curatore non potesse interrogare un soggetto diverso dall'imprenditore, dagli amministratori o dai liquidatori e che comunque le dichiarazioni così raccolte non fossero utilizzabili, specie in difetto di ammonimento; 3) violazione dell'art. 2320 c.c. e della norma sull'estensione del fallimento, contestando che la prova dell'ingerenza gestionale poggiasse su atti privi di valore giuridico e probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva escluso l'effetto devolutivo del reclamo ex art. 18 l. fall., ma aveva applicato il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., rilevando che la ricorrente non aveva specificamente contestato in primo grado la sussistenza della delega ad operare sul conto sociale. Ha respinto il secondo motivo, affermando che il curatore, ai sensi dell'art. 33 l. fall. e dell'art. 49 l. fall., può raccogliere informazioni anche da chi ritenga aver svolto di fatto funzioni gestorie, e che le dichiarazioni spontaneamente rese sono utilizzabili anche contro il dichiarante; inoltre, l'art. 49, comma 2, l. fall. non prevede un obbligo di ammonimento, sicché la sua omissione non invalida l'atto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, essendo sostanzialmente ripetitivo delle censure già respinte. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento ha effetto devolutivo pieno, ma ciò non consente di superare la non contestazione di fatti già allegati e non specificamente contestati in primo grado.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati dalla parte costituita; la Corte d'appello ha correttamente fatto applicazione di tale regola.

  • art. 49 l. fall.

    il curatore può interrogare, per acquisire informazioni utili alla procedura, anche soggetti diversi da quelli formalmente indicati se ritiene che abbiano svolto un ruolo gestorio di fatto; le dichiarazioni spontaneamente rese sono utilizzabili contro il dichiarante e non è previsto un obbligo di ammonimento.

  • art. 33, comma 1, l. fall.

    tra i compiti del curatore rientra la raccolta di informazioni rilevanti sulla responsabilità del fallito o di altri, anche ai fini della ricostruzione della gestione dell'impresa.

  • art. 2735 c.c.

    le dichiarazioni rese nel verbale sono state considerate dalla Corte territoriale come confessione stragiudiziale.

  • art. 2320 c.c.

    la violazione del divieto di ingerenza del socio accomandante nella gestione può fondare la responsabilità illimitata e l'estensione del fallimento.

  • art. 137 l. fall.

    citata per errore materiale nella censura, corretto in motivazione come art. 147 l. fall.; la sentenza fa riferimento all'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile.

  • art. 147 l. fall.

    richiamato quale norma corretta sull'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l'effetto devolutivo pieno consente di riproporre questioni non esaminate dal tribunale, ma non consente di introdurre contestazioni tardive su fatti già allegati e non specificamente contestati in primo grado, perché opera il principio di non contestazione.
  • La non contestazione di un fatto rilevante esclude che in sede di impugnazione possa essere utilmente dedotta la sua mancanza di prova, quando la censura non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il curatore fallimentare può acquisire informazioni da soggetti che ritenga aver svolto, anche di fatto, funzioni gestorie, non solo da chi rivesta formalmente la carica di amministratore o liquidatore, se ciò è funzionale alla ricostruzione della gestione e alla redazione della relazione ex art. 33 l. fall.
  • Le dichiarazioni volontariamente rese al curatore nell'interrogatorio fallimentare sono utilizzabili come prova anche contro il dichiarante, in mancanza di una norma che ne escluda l'efficacia probatoria.
  • L'art. 49 l. fall. non prevede un obbligo di ammonimento del soggetto interrogato; l'assenza di avviso sulle conseguenze delle dichiarazioni non incide sulla loro utilizzabilità probatoria.
  • Ai fini dell'estensione del fallimento al socio accomandante, può assumere rilievo la gestione di fatto della società e la violazione del divieto di ingerenza nella gestione sociale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoAmministratori
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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