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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06511/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di assegnazione di un'unità fondiaria acquisita dall'ente di riforma fondiaria nel 1956 con vendita con patto di riservato dominio. L'assegnatario originario aveva poi chiesto e ottenuto dall'ente, con deliberazioni del 1960 e del 1964, la sostituzione dell'unità fondiaria originaria con un'altra particella, che egli e poi il figlio avevano coltivato e posseduto per anni. Tuttavia non era mai stato stipulato l'atto aggiuntivo di modifica del contratto originario. Nel 2006 l'ente aveva dichiarato cessato il riservato dominio sulla particella originaria e nel 2013 aveva revocato tale dichiarazione, rilevando che l'assegnatario non possedeva più la particella originaria ma quella sostitutiva. Il ricorrente aveva chiesto la restituzione del fondo originario e il risarcimento del danno, previo accertamento incidentale dell'illegittimità del decreto di revoca. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1523 c.c., sostenendo che, una volta pagate le rate del prezzo e completata la procedura di riscatto, si era definitivamente consolidato l'acquisto della proprietà, con conseguente consumazione del potere dell'ente di incidere autoritativamente sul diritto soggettivo già sorto; ha inoltre sostenuto che l'ente non aveva contestato l'avvenuto riscatto e che la Corte d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con tale decisivo profilo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in modo astratto la tesi dell'avvenuto perfezionamento dell'acquisto della proprietà senza misurarsi con l'accertamento di merito secondo cui i presupposti del trasferimento non risultavano integrati perché il fondo rivendicato non era più posseduto e coltivato dall'assegnatario e i pagamenti effettuati erano riferibili alla particella sostitutiva, non a quella originaria. La Corte ha anche rilevato che il richiamo alla mancata contestazione era processualmente inidoneo e non specificamente autosufficiente, e che l'osservazione della sentenza d'appello sul pagamento delle rate riguardava la diversa particella 756, non la 715. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1523 c.c.

    vendita con patto di riservato dominio

    Nella vendita con riserva di proprietà il trasferimento del diritto reale si produce solo con il pagamento dell'ultima rata del prezzo; tuttavia tale effetto può operare solo se i pagamenti e gli altri presupposti sono obiettivamente riferibili al bene oggetto del contratto, e non a un bene diverso sostituito di fatto ma non formalmente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione del vizio di violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è ammissibile se si risolve nella mera riproposizione di una tesi di merito alternativa.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e pertinente alla decisione impugnata; la mancanza di tale requisito rende il motivo un 'non motivo' e determina inammissibilità.

  • artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.

    Chi deduce la violazione del principio di non contestazione deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti e delle difese rilevanti, per consentire il controllo di autosufficienza del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere una critica specifica alla motivazione e alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una tesi di merito, senza confronto con le argomentazioni del giudice, è inammissibile.
  • La denuncia di violazione dell'art. 1523 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà richiede di dimostrare che il pagamento delle rate e gli altri presupposti siano riferibili proprio al bene rivendicato; se i versamenti risultano imputati a un bene diverso, non può ritenersi perfezionato il trasferimento della proprietà del bene conteso.
  • La questione della mancata contestazione non può essere utilmente prospettata in cassazione senza specifica indicazione degli atti processuali rilevanti e senza chiarire se e come il vizio sia stato devoluto nei gradi di merito.
  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione su un accertamento fattuale preciso e coerente, il ricorso che non lo attacca puntualmente ma introduce una ricostruzione alternativa dei fatti si traduce in una censura di merito non consentita in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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