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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26228/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento del saldo di una fattura relativa all’acquisto di una fresatrice verticale. La società fornitrice aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro la società acquirente, sulla base di un riconoscimento di debito contenuto in una e-mail. Poiché i tentativi di pignoramento presso la sede della debitrice avevano avuto esito negativo, la creditrice ha convenuto in giudizio un’altra società, sostenendo che questa avesse riconosciuto il debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. oppure che vi fosse stata una cessione di fatto dell’azienda dalla debitrice alla convenuta, con conseguente responsabilità di quest’ultima ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c. La Corte d’appello ha però escluso sia il riconoscimento di debito da parte della convenuta, sia la prova del trasferimento d’azienda e, comunque, la prova dell’iscrizione del debito nei libri contabili della cedente. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto, con quattro motivi, violazione degli artt. 2697, 2729, 2556, 2560, 115 e 116 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale non avesse valutato nel loro complesso plurimi indizi: visure camerali, siti internet, contratto di locazione, verbali di pignoramento negativi, e-mail e documentazione aziendale, dai quali sarebbe emersa la continuità aziendale e quindi la cessione di fatto dell’azienda; inoltre ha censurato il mancato riconoscimento della prova dell’iscrizione del debito nei libri contabili della cedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero diretti, sotto l’apparente veste di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dell’apprezzamento di merito delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato i limiti del sindacato ex art. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 360, n. 5, c.p.c., precisando che la valutazione dell’idoneità dimostrativa degli indizi e delle presunzioni appartiene al giudice di merito. Poiché l’inammissibilità dei primi due motivi lasciava ferma la ratio decidendi principale sulla mancanza di prova della cessione d’azienda, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse anche il terzo e il quarto motivo, che riguardavano la seconda ratio relativa alla mancata prova dell’iscrizione del debito nei libri contabili della cedente, presupposto ulteriore della responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    Il richiamo al riconoscimento di debito non è stato ritenuto sufficiente nei confronti della società convenuta, poiché la Corte d’appello ha escluso che la e-mail provenisse da essa.

  • art. 2560, comma 2, c.c.

    La responsabilità dell’acquirente per i debiti aziendali presuppone sia la prova del trasferimento d’azienda sia, per i debiti anteriori, l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori della cedente.

  • art. 2697 c.c.

    La parte attrice era onerata della prova dei fatti costitutivi della pretesa, inclusa la cessione d’azienda e i presupposti della responsabilità del cessionario.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva è rimessa alla valutazione del giudice di merito; in cassazione non è consentita una diversa lettura del materiale indiziario, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi estremi.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disattende prove legali, non quando valuti diversamente le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduce l’attribuzione alla prova di un valore diverso da quello legale o il mancato uso del prudente apprezzamento nei casi previsti dalla legge.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove sotto il nomen di violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato in cassazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 2556 c.c.

    È richiamato nel contesto della prova del trasferimento d’azienda e della ricostruzione indiziaria, quale parametro della disciplina formale delle imprese.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico omesso e il dato processuale da cui risulta.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve specificare e depositare gli atti e documenti sui quali il motivo si fonda.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio; la valutazione dell’efficacia dimostrativa delle prove e delle presunzioni resta riservata al giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi circoscritte: uso di prove non introdotte dalle parti, disapplicazione di prove legali o attribuzione a una prova di un valore giuridico diverso da quello previsto dalla legge.
  • La prova della cessione d’azienda, quando sia dedotta in via di fatto o per presunzioni, richiede un quadro indiziario valutato globalmente dal giudice di merito; in cassazione non è censurabile la semplice preferenza accordata dal giudice ad una diversa lettura degli indizi.
  • La responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta ex art. 2560, comma 2, c.c. presuppone cumulativamente la prova del trasferimento d’azienda e, per i debiti anteriori, l’iscrizione del relativo debito nei libri contabili obbligatori della cedente.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso, non essendo sufficiente lamentare una motivazione non condivisa o una diversa ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzienda
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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