Sentenza n. 12950/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, a seguito di trasposizione in sede ordinaria ex art. 48 c.p.a., della determinazione direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito “M.A.S.A.F.”), -OMISSIS- trasmessa via pec alla parte ricorrente con nota del -OMISSIS- con la quale è stato disposto il recupero dell'intero contributo percepito dalla parte ricorrente medesima, in relazione ad attività di ricerca svolte in virtù di convenzione con il M.A.S.A.F negli anni 2014 - 2016 relativamente ai moduli esecutivi CAMP-BIOL e MeDITS in località -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione direttoriale di recupero dell'intero contributo pubblico erogato per le attività relative ai moduli esecutivi CAMP-BIOL e MeDITS negli anni 2014-2016
Esito
Favorevole al resistente (ministero concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto, quale capogruppo mandatario di un'Associazione Temporanea di Scopo, un contributo nell'ambito del Programma nazionale 2014-2016 per la raccolta di dati nel settore della pesca, in esecuzione di una convenzione stipulata con l'amministrazione. Il Ministero, sulla base delle risultanze di un'indagine OLAF e delle contestazioni della Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca della Commissione europea, aveva disposto il recupero dell'intero contributo, pari a € 2.347.293,80, contestando irregolarità nelle procedure di noleggio dei pescherecci, nell'acquisto e nella rendicontazione del pescato, nonché una cattiva gestione dei finanziamenti e un pregiudizio al bilancio dell'Unione europea. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 3 l. 241/1990, per motivazione insufficiente e mancata messa a disposizione degli atti OLAF e delle note della Commissione richiamati nel provvedimento; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, punto 36, del regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'insussistenza dei presupposti dell'irregolarità, essendo le procedure conformi e le attività effettivamente svolte; violazione degli artt. 122 e 143 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'art. 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del principio di proporzionalità ed eccesso di potere per carenza istruttoria, sostenendo che, anche ove fossero state accertate irregolarità, il recupero avrebbe dovuto essere limitato alla sola parte indebitamente percepita e quantificato mediante una valutazione individualizzata. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse inadempimenti relativi alla fase esecutiva di un rapporto negoziale, oltre all'omessa impugnazione di un successivo atto di compensazione contabile e all'infondatezza dei motivi nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare le censure di merito. Il provvedimento impugnato è stato qualificato, in concreto e indipendentemente dal nomen iuris di revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990, come atto di recupero di un beneficio economico fondato su contestati inadempimenti del beneficiario agli obblighi convenzionali nella fase esecutiva del rapporto. Le contestazioni riguardavano infatti le modalità di noleggio dei pescherecci, l'acquisto e la rendicontazione del pescato, la gestione dei finanziamenti, il mancato raggiungimento degli obiettivi e il presunto danno al bilancio dell'Unione. Non sono stati ravvisati motivi sopravvenuti di pubblico interesse, mutamenti della situazione di fatto o una rivalutazione originaria dell'interesse pubblico, elementi che avrebbero potuto radicare la giurisdizione amministrativa. La verifica dell'effettiva sussistenza degli inadempimenti concerne quindi una posizione di diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario. Il TAR ha disposto la translatio iudicii: il ricorrente può riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina la trasposizione in sede giurisdizionale ordinaria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito dell'opposizione dell'amministrazione.
Consente all'amministrazione destinataria del ricorso straordinario di proporre opposizione e determinare la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
art. 35, comma 1, lett. b) e comma 9, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria di giurisdizione.
Il richiamo alla revoca contenuto nell'atto non è decisivo ai fini del riparto di giurisdizione; occorre qualificare concretamente la posizione giuridica incisa e la causa effettiva del recupero.
art. 2, punto 36, regolamento (UE) n. 1303/2013
È stato invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione delle condotte come irregolarità, ma la relativa questione di merito non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
artt. 122 e 143 regolamento (UE) n. 1303/2013
Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alla proporzionalità e alla quantificazione del recupero; il TAR non ha esaminato tali censure.
art. 4 regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
È stato richiamato dal ricorrente in relazione al principio di proporzionalità del recupero; la questione è rimasta assorbita dalla declinatoria di giurisdizione.
È stato dedotto per contestare il difetto di motivazione dell'atto di recupero, ma il motivo non è stato deciso nel merito.
Ha costituito la base per la compensazione integrale delle spese, in ragione dell'esito del giudizio e del comportamento processuale delle parti.
Massime di principio
- Nel riparto di giurisdizione in materia di recupero o revoca di contributi pubblici, non è decisivo il nomen iuris utilizzato dall'amministrazione: occorre verificare in concreto se l'atto sia fondato su un inadempimento del beneficiario agli obblighi derivanti dalla concessione o dalla convenzione, oppure sull'esercizio di un potere pubblicistico di autotutela o di rivalutazione dell'interesse pubblico.
- Quando il recupero del contributo deriva esclusivamente dalla contestazione di inadempimenti relativi alla fase esecutiva del rapporto convenzionale, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la controversia riguarda la fase procedimentale antecedente all'attribuzione discrezionale del beneficio oppure l'annullamento o la revoca del provvedimento concessorio per vizi di legittimità, sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o rivalutazione originaria dell'interesse pubblico.
- Ai fini della qualificazione della controversia, la verifica della sussistenza degli obblighi convenzionali, della loro violazione e della corrispondenza tra inadempimento e recupero attiene a una posizione di diritto soggettivo quando l'amministrazione agisce come parte del rapporto sinallagmatico, anche se il recupero è formalmente qualificato come revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990.
- La sentenza amministrativa declinatoria della giurisdizione consente la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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